Art. 3 
 
 
Nuove disposizioni  per  il  riordino  dei  contributi  alle  imprese
                              editrici 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  18  maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2012,  n.  103,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo,  che  non  puo'
comunque superare quello riferito  all'anno  2010,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il  50
per  cento  dell'ammontare  complessivo  dei  proventi   dell'impresa
editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo,  al
netto del contributo medesimo,»; 
    b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Il contributo e' erogato in due rate  annuali.  La  prima
rata e' versata entro il 30 maggio mediante  anticipo  di  una  somma
pari al 50 per cento  del  contributo  calcolato  come  previsto  dal
presente decreto. La seconda rata,  a  saldo,  e'  versata  entro  il
termine di conclusione  del  procedimento.  All'atto  dei  pagamenti,
l'impresa deve  essere  in  regola  con  le  attestazioni  rilasciate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti
dei contributi previdenziali e non  deve  risultare  inadempiente  in
esito alla verifica  di  cui  all'articolo  48-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai
contributi relativi all'anno 2016. 
    3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le  domande
per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte  dal
legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via
telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel  sito
internet  istituzionale  del  Dipartimento   per   l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Le  domande
devono  essere   corredate   dei   documenti   istruttori   o   delle
dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero
dei giornalisti dipendenti associati, la  mutualita'  prevalente,  il
divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione  e
di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle  uscite,
l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste
dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  e
dall'articolo 1, comma 574, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle  posizioni
contributive  presso  istituti  previdenziali,  la  proprieta'  o  la
gestione della  testata.  Le  imprese  editrici  devono  inoltre  far
pervenire nel medesimo termine un campione di  numeri  della  testata
edita. Entro  il  30  settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento del contributo, le imprese  editrici  richiedenti  devono
produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e
degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite;  tale
documentazione deve  essere  certificata  da  soggetti  iscritti  nel
Registro  dei  revisori  legali,  istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge: 
      a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge  18  maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16  luglio
2012, n. 103, e' abrogato; 
      b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo  2001,  n.  62,
dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Il   prodotto
editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il  titolo  del
giornale, della rivista o di altra  pubblicazione  periodica,  avente
una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua
una pubblicazione.»; 
      c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
      «3-bis. Per "quotidiano on  line"  si  intende  quella  testata
giornalistica: 
        a)  regolarmente  registrata  presso   una   cancelleria   di
tribunale; 
        b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine  dei
giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; 
        c)   che   pubblichi   i   propri   contenuti   giornalistici
prevalentemente on line; 
        d)  che  non  sia  esclusivamente  una   mera   trasposizione
telematica di una testata cartacea; 
        e) che produca principalmente informazione; 
        f)  che  abbia  una   frequenza   di   aggiornamento   almeno
quotidiana; 
        g) che non si configuri esclusivamente  come  aggregatore  di
notizie». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 luglio  2012,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino dei contributi alle  imprese  editrici,
          nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di
          pubblicita' istituzionale), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Nuovi criteri di calcolo  e  liquidazione  del
          contributo 
              1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei
          limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo  del
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri, salvo quanto disposto dal comma  4  del  presente
          articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate,
          agli aventi titolo  spettano  contributi  ridotti  mediante
          riparto proporzionale. 
              2. A decorrere dai contributi relativi  all'anno  2012,
          per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter
          e 2-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.  250,  per  le
          imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per  le  imprese  di  cui
          all'articolo 20, comma 3-ter, del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto  2006,  n.  248,  e  successive  modificazioni,   il
          contributo, che non puo' comunque superare il 50 per  cento
          dell'ammontare  complessivo   dei   proventi   dell'impresa
          editrice, riferiti alla  testata  per  cui  e'  chiesto  il
          contributo, al netto  del  contributo  medesimo,  e'  cosi'
          calcolato: 
              a) una quota fino al 50 per  cento  esclusivamente  dei
          costi sostenuti per il personale dipendente,  calcolati  in
          un importo massimo di 120.000 euro annui e di  50.000  euro
          annui rispettivamente  per  ogni  giornalista  e  per  ogni
          poligrafico  assunti  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato, per l'acquisto della carta, per  la  stampa,
          per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa  e
          per  la  distribuzione.  I  predetti  costi  devono  essere
          direttamente    connessi    all'esercizio    dell'attivita'
          editoriale per la produzione della testata per la quale  si
          richiedono i contributi  ed  i  relativi  pagamenti  devono
          essere  effettuati  tramite  strumenti  tracciabili.   Essi
          devono risultare dal  bilancio  di  esercizio  dell'impresa
          richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico
          dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di
          certificazione   del   bilancio,   corredata    dell'idonea
          documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo
          3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n.  250.
          Non sono  comunque  ammissibili  i  costi  sostenuti  dalle
          imprese  editrici  per  l'acquisto  di  servizi  editoriali
          consistenti  nella  predisposizione,  anche  parziale,   di
          pagine  del  giornale  e  per  attivita'   di   consulenza.
          L'importo complessivo  di  tale  quota  non  puo'  comunque
          essere  superiore  a  2.500.000  euro  per   i   quotidiani
          nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali  e  per
          le  imprese  editrici  di  giornali   quotidiani   di   cui
          all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.
          250, ed a 300.000 euro per i  periodici.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabiliti  le
          condizioni, i termini e le modalita' di applicazione  della
          presente lettera; 
              b) una quota fino a 0,25 euro per  ogni  copia  venduta
          per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro  per  i  quotidiani
          locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota  non  puo'
          comunque essere superiore all'effettivo prezzo  di  vendita
          di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale  quota  di
          contributo non puo' comunque essere superiore  a  3.500.000
          euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono stabiliti le condizioni, i termini e le  modalita'  di
          applicazione della presente lettera. 
              3. Per copie  vendute  si  intendono  quelle  cedute  a
          titolo oneroso presso le edicole o  punti  di  vendita  non
          esclusivi, o  spedite  in  abbonamento  a  titolo  oneroso,
          purche' considerate ammissibili in conformita'  ai  criteri
          specificati all'articolo 1, comma 3. 
              4. Il presente articolo non si applica ai contributi di
          cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          250. In caso di insufficienza delle risorse  stanziate,  si
          procede alla liquidazione del contributo  mediante  riparto
          proporzionale tra gli aventi diritto. 
              5.  Le  agenzie  d'informazione  radiofonica   di   cui
          all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30  per
          cento dei  costi  sostenuti  per  il  personale  e  per  la
          diffusione, risultanti  dal  bilancio  certificato  da  una
          societa' di revisione iscritta  nell'apposito  albo  tenuto
          dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 
              5-bis. Ai sensi  dell'articolo  44,  comma  1,  lettera
          b-bis),  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese
          radiofoniche  private  che  abbiano  svolto  attivita'   di
          informazione di interesse generale ai sensi della  legge  7
          agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il
          contributo fino al massimo previsto dalla  legge  7  agosto
          1990, n. 250,  e  dalla  legge  14  agosto  1991,  n.  278,
          provvedendosi  in  tal  caso  prioritariamente  nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  il   riparto
          percentuale fra gli aventi diritto. 
              6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto  1990,
          n. 250, le parole: «70 per  cento»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo  articolo
          le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
          «il 50 per cento». 
              7. L'erogazione dei contributi diretti alla  stampa  e'
          soggetta alla disciplina di  cui  all'articolo  48-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. Il termine  per  la  conclusione  del  procedimento
          relativo all'erogazione dei contributi scade  il  31  marzo
          dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione   delle
          relative domande. A tale data il provvedimento e'  adottato
          comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite,
          ferma restando la  ripetizione  delle  somme  indebitamente
          percepite. 
              7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La
          prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante  anticipo
          di una somma pari al 50 per cento del contributo  calcolato
          come previsto dal presente  decreto.  La  seconda  rata,  a
          saldo, e' versata  entro  il  termine  di  conclusione  del
          procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere
          in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per
          le garanzie nelle comunicazioni  e  con  i  versamenti  dei
          contributi previdenziali e non deve risultare  inadempiente
          in esito alla  verifica  di  cui  all'articolo  48-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. 
              8. Ai componenti della  Commissione  tecnica-consultiva
          di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981,  n.  416,
          rappresentanti delle categorie operanti nei  settori  della
          stampa   e   dell'editoria,   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni in  materia  di  conflitto  di
          interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma   11-ter
          dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990: 
              "11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono  abrogati  gli
          ultimi due  periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi previsti dal comma 2 sono concessi a  condizione
          che non fruiscono  dei  contributi  previsti  dal  predetto
          comma  imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,   o
          controllate da essa, o che  la  controllano,  o  che  siano
          controllate dalle stesse imprese, o dagli  stessi  soggetti
          che la controllano.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   574
          dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): 
              "574. Nei casi di cui  all'articolo  3,  comma  11-ter,
          della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate
          piu'  domande,  tutte  le  imprese   editrici   interessate
          decadono dal diritto di accedere  ai  contributi.  I  costi
          ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge
          7 agosto 1990, n. 250,  all'articolo  23,  comma  3,  della
          legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,  e
          all'articolo 7, comma 13, della legge  3  maggio  2004,  n.
          112, non possono  essere  superiori  a  quelli  ammessi  al
          calcolo dei contributi per l'anno 2008.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          2  del  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE): 
              "Art. 2. (Abilitazione  all'esercizio  della  revisione
          legale) 
              1. L'esercizio della revisione legale e'  riservato  ai
          soggetti iscritti nel Registro. 
              (Omissis).". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge n. 63 del 2012, che verra' cosi' modificato a
          decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  in
          corso alla data di entrata in vigore della presente legge: 
              "Art. 1.  Nuovi  requisiti  di  accesso  ai  contributi
          all'editoria 
              1.  In  attesa  della  ridefinizione  delle  forme   di
          sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto
          sono  volte  a  razionalizzare  l'utilizzo  delle  risorse,
          attraverso meccanismi che correlino il  contributo  per  le
          imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita  e  di
          occupazione professionale, in conformita' con le  finalita'
          di cui  all'articolo  29,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dai contributi relativi  all'anno  2013,
          le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2,  2-bis,
          2-ter, con esclusione  di  quelle  editrici  di  quotidiani
          italiani editi e  diffusi  all'estero,  e  2-quater,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250,  nonche'  le  imprese  di  cui
          all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, fermi restando tutti gli  altri  requisiti  di  legge,
          possono richiedere i relativi contributi a  condizione  che
          la testata edita sia venduta,  per  le  testate  nazionali,
          nella  misura  di  almeno  il  25  per  cento  delle  copie
          distribuite e, per  le  testate  locali,  nella  misura  di
          almeno  il  35  per  cento  delle  copie  distribuite.   Si
          considera testata nazionale quella  distribuita  in  almeno
          tre regioni e  con  una  percentuale  di  distribuzione  in
          ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria
          distribuzione totale.  Nella  domanda  di  contributo  sono
          evidenziate le modalita' e le condizioni  contrattuali  che
          regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata. 
              3. Ai fini  del  comma  2,  per  copie  distribuite  si
          intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti
          di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di
          distribuzione  esterne,  non  controllate   ne'   collegate
          all'impresa editrice richiedente  il  contributo  e  quelle
          distribuite in abbonamento a titolo oneroso.  Sono  escluse
          le copie diffuse e vendute  tramite  strillonaggio,  quelle
          oggetto di vendita in blocco, da intendersi  quale  vendita
          di una pluralita' di copie ad un  unico  soggetto,  nonche'
          quelle per le quali non  sia  individuabile  il  prezzo  di
          vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute  mediante
          abbonamento sottoscritto  da  un  unico  soggetto  per  una
          pluralita' di copie,  qualora  tale  abbonamento  individui
          specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
          vendita della singola copia venduta in abbonamento non  sia
          inferiore al 20 per cento del  prezzo  di  copertina.  Sono
          altresi' ammesse le copie  cedute  in  connessione  con  il
          versamento   di   quote    associative    destinate    alla
          sottoscrizione  di  abbonamenti   a   prodotti   editoriali
          mediante espressa doppia opzione. 
              4. Per accedere ai contributi  e'  necessario  altresi'
          che: 
              a)  le  cooperative  editrici,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  460,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266, siano composte,  esclusivamente,  da
          giornalisti,   poligrafici,   grafici    editoriali,    con
          prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci
          dipendenti della cooperativa  con  contratto  di  lavoro  a
          tempo  indeterminato,   mantenendo   il   requisito   della
          prevalenza dei giornalisti. Le cooperative devono  comunque
          essere  in  possesso   del   requisito   della   mutualita'
          prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi; 
              b) le imprese editrici di cui al comma  2,  nonche'  le
          imprese di cui all'articolo 153, comma 2,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20,
          comma 3-ter, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248,  se  editrici  di  quotidiani,  abbiano  impiegato,
          nell'intero anno di riferimento del  contributo,  almeno  5
          dipendenti, con  prevalenza  di  giornalisti,  regolarmente
          assunti con contratto di lavoro a tempo  indeterminato;  se
          editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero  anno
          di riferimento del contributo,  almeno  3  dipendenti,  con
          prevalenza  di  giornalisti,   regolarmente   assunti   con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
              c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione  e
          alla  vendita,  nelle  loro  differenti  modalita',   siano
          attestati da dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio,
          rese  dal  legale  rappresentante  dell'impresa,  e   siano
          comprovati da apposita certificazione analitica  rilasciata
          da una societa' di revisione  iscritta  nell'apposito  albo
          tenuto dalla CONSOB. 
              5. L'obbligo  della  relazione  di  certificazione  dei
          bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le
          imprese che editano giornali quotidiani  italiani  editi  e
          diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle  copie
          distribuite e vendute,  con  specificazione  delle  diverse
          tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o consolari
          competenti ai sensi del medesimo  articolo  6  acquisiscono
          l'intera  documentazione  istruttoria  richiesta   per   la
          concessione  del  contributo,  ai  fini   dell'inoltro   al
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              6. Il divieto di  distribuzione  degli  utili,  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge  7  agosto
          1990, n. 250, si applica a tutte le  imprese  editrici  che
          percepiscono i contributi diretti. 
              7. Le domande relative  al  credito  di  imposta  sulla
          carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo  1,  comma  40,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  si   intendono
          regolarmente   pervenute,    purche'    inviate    mediante
          raccomandata postale o tramite posta certificata  entro  la
          data di scadenza prevista dal relativo bando. 
              7-bis. (abrogato). 
              7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
          17  maggio  1999,  n.  153,  dopo   le   parole:   «imprese
          strumentali»  sono   inserite   le   seguenti:   «,   delle
          cooperative  che  operano  nel  settore  dello  spettacolo,
          dell'informazione e del tempo libero».". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  7
          marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
          editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416),  che
          verra'  cosi'  modificato  a  decorrere  dal   1°   gennaio
          dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata
          in vigore della presente legge: 
              "Art.  1.  Definizioni  e   disciplina   del   prodotto
          editoriale. 
              1. Per «prodotto editoriale», ai  fini  della  presente
          legge,  si  intende  il  prodotto  realizzato  su  supporto
          cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico,
          destinato alla pubblicazione o, comunque,  alla  diffusione
          di informazioni presso il pubblico con  ogni  mezzo,  anche
          elettronico,  o  attraverso  la  radiodiffusione  sonora  o
          televisiva, con  esclusione  dei  prodotti  discografici  o
          cinematografici. 
              2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che
          riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere  filmiche
          ed i  prodotti  destinati  esclusivamente  all'informazione
          aziendale sia ad uso interno sia presso  il  pubblico.  Per
          «opera filmica» si intende  lo  spettacolo,  con  contenuto
          narrativo o documentaristico,  realizzato  su  supporto  di
          qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno ai
          sensi della  disciplina  sul  diritto  d'autore,  destinato
          originariamente, dal titolare dei diritti di  utilizzazione
          economica, alla programmazione nelle sale  cinematografiche
          ovvero alla  diffusione  al  pubblico  attraverso  i  mezzi
          audiovisivi. 
              3. Al prodotto editoriale si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948,  n.  47.
          Il  prodotto  editoriale  e'  identificato  dalla  testata,
          intesa come il titolo del  giornale,  della  rivista  o  di
          altra pubblicazione periodica, avente una  funzione  e  una
          capacita' distintiva nella  misura  in  cui  individua  una
          pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso  al  pubblico
          con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata,
          costituente  elemento  identificativo  del   prodotto,   e'
          sottoposto, altresi', agli obblighi previsti  dall'articolo
          5 della medesima legge n. 47 del 1948. 
              3-bis. Per  "quotidiano  on  line"  si  intende  quella
          testata giornalistica: 
              a) regolarmente registrata presso  una  cancelleria  di
          tribunale; 
              b)  il  cui   direttore   responsabile   sia   iscritto
          all'Ordine dei  giornalisti,  nell'elenco  dei  pubblicisti
          ovvero dei professionisti; 
              c)  che  pubblichi  i  propri  contenuti  giornalistici
          prevalentemente on line; 
              d) che non sia esclusivamente  una  mera  trasposizione
          telematica di una testata cartacea; 
              e) che produca principalmente informazione; 
              f) che abbia  una  frequenza  di  aggiornamento  almeno
          quotidiana; 
              g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore
          di notizie».