Art. 3 Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici 1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non puo' comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»; b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016. 3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalita' pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualita' prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianita' di costituzione e di edizione della testata, la periodicita' e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprieta' o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e' abrogato; b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»; c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo 1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non puo' comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui e' chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo, e' cosi' calcolato: a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attivita' di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non puo' comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera; b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non puo' comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera. 3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3. 4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto. 5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto. 6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento». 7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento e' adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite. 7-bis. Il contributo e' erogato in due rate annuali. La prima rata e' versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, e' versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 8. Ai componenti della Commissione tecnica-consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.". - Si riporta il testo vigente del comma 11-ter dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990: "11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.". - Si riporta il testo vigente del comma 574 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): "574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008.". - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE): "Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione legale) 1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 63 del 2012, che verra' cosi' modificato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: "Art. 1. Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria 1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno tre regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata. 3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralita' di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi' ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione. 4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi; b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalita', siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. 5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti. 7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche' inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando. 7-bis. (abrogato). 7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero».". - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), che verra' cosi' modificato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: "Art. 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale. 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. 3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».