Art. 4 
 
 
               Proroga dei termini per l'equo compenso 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233,
e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Commissione  dura  in  carica  fino  all'approvazione  della
delibera che definisce l'equo compenso e al  completamento  di  tutti
gli altri adempimenti previsti dal comma 3». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  31
          dicembre  2012,  n.  233   (Equo   compenso   nel   settore
          giornalistico), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  Commissione  per  la  valutazione  dell'equo
          compenso nel lavoro giornalistico 
              1.   E'   istituita,   presso   il   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri, la Commissione per la  valutazione  dell'equo
          compenso nel lavoro giornalistico,  di  seguito  denominata
          «Commissione». 
              2. La Commissione  e'  istituita  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge ed  e'
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri con delega  per  l'informazione,  la
          comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da: 
              a) un rappresentante del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali; 
              b)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
              c)   un   rappresentante   del   Consiglio    nazionale
          dell'Ordine dei giornalisti; 
              d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
          giornalisti comparativamente piu' rappresentative sul piano
          nazionale; 
              e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
          datori di lavoro e dei  committenti  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  nel  settore  delle
          imprese di cui all'articolo 1, comma 1; 
              f)  un  rappresentante   dell'Istituto   nazionale   di
          previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 
              3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione,
          valutate  le  prassi  retributive  dei  quotidiani  e   dei
          periodici, anche telematici,  delle  agenzie  di  stampa  e
          delle emittenti radiotelevisive: 
              a) definisce l'equo compenso dei  giornalisti  iscritti
          all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con
          quotidiani e con periodici, anche telematici,  con  agenzie
          di stampa e con emittenti radiotelevisive,  avuto  riguardo
          alla  natura  e  alle  caratteristiche  della   prestazione
          nonche'  in  coerenza  con  i  trattamenti  previsti  dalla
          contrattazione collettiva nazionale di categoria in  favore
          dei  giornalisti  titolari  di  un   rapporto   di   lavoro
          subordinato; 
              b) redige un  elenco  dei  quotidiani,  dei  periodici,
          anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti
          radiotelevisive che garantiscono il  rispetto  di  un  equo
          compenso,  dandone  adeguata  pubblicita'  sui   mezzi   di
          comunicazione e sul  sito  internet  del  Dipartimento  per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei  Ministri.  La   Commissione   provvede   al   costante
          aggiornamento dell'elenco stesso. 
              4. La Commissione dura in carica fino  all'approvazione
          della  delibera  che  definisce  l'equo   compenso   e   al
          completamento di tutti gli altri adempimenti  previsti  dal
          comma 3. 
              5. Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   provvede
          all'istituzione  e  al  funzionamento   della   Commissione
          avvalendosi delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          di cui dispone. Ai  componenti  della  Commissione  non  e'
          corrisposto  alcun  compenso,  emolumento,   indennita'   o
          rimborso di spese.".