Art. 5 
 
 
             Esercizio della professione di giornalista 
 
  1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere
il titolo ne' esercitare la professione di  giornalista,  se  non  e'
iscritto  nell'elenco  dei  professionisti  ovvero  in   quello   dei
pubblicisti  dell'albo  istituito   presso   l'Ordine   regionale   o
interregionale competente. La violazione della disposizione del primo
periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale,
ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».