Art. 6 
 
 
             Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 
 
  1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 3  febbraio  1963,  n.
69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti:  «e
provincia autonoma». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 69 del 1963, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Ordine dei giornalisti. 
              E' istituito l'Ordine dei giornalisti. 
              Ad esso appartengono i giornalisti professionisti  e  i
          pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. 
              Sono  professionisti  coloro  che  esercitano  in  modo
          esclusivo e continuativo la professione di giornalista. 
              Sono  pubblicisti   coloro   che   svolgono   attivita'
          giornalistica  non  occasionale  e  retribuita   anche   se
          esercitano altre professioni o impieghi. 
              Le funzioni relative alla tenuta  dell'albo,  e  quelle
          relative alla disciplina degli iscritti,  sono  esercitate,
          per ciascuna regione  e  provincia  autonoma  o  gruppo  di
          regioni da determinarsi nel Regolamento,  da  un  Consiglio
          dell'Ordine, secondo le norme della presente legge. 
              Tanto gli ordini  regionali  e  interregionali,  quanto
          l'ordine  nazionale,  ciascuno  nei  limiti  della  propria
          competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.".