Art. 7 Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati». 2. Al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237 (Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), come modificato dalla presente legge: "Art.2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero. Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.". - Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: "Art. 55. (Disposizioni varie). (Omissis). 24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. (Omissis).".