Art. 7 
 
 
Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre
                            1997, n. 449 
 
  1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237,
le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri e'  autorizzata»
sono sostituite dalle seguenti:  «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati». 
  2. Al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27  dicembre  1997,  n.
449,  le  parole:  «la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzata» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  le  regioni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle  risorse
gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  15
          maggio 1954, n. 237 (Autorizzazione della spesa relativa ai
          servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi
          centrali e  periferici  del  Governo,  di  trasmissione  ai
          medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione
          di notiziari da e per l'estero  negli  esercizi  1951-52  e
          successivi  da  parte  della   Agenzia   nazionale   stampa
          associata (A.N.S.A.), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.2. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  le
          regioni, le province, le citta' metropolitane  e  i  comuni
          sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa
          associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie  di  informazioni,
          per l'effettuazione dei  servizi  di  cui  all'art.  1,  in
          concorso col  Ministero  degli  affari  esteri  per  quanto
          riguarda il servizio estero. 
              Le  convenzioni  relative  ai  servizi  stessi  saranno
          approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.". 
              - Si riporta il testo del  comma  24  dell'articolo  55
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 55. (Disposizioni varie). 
              (Omissis). 
              24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va
          interpretato nel senso che, al fine di  un  piu'  razionale
          utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni
          dello Stato una completa informazione  attraverso  la  piu'
          ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  le  regioni,   le   province,   le   citta'
          metropolitane e  i  comuni  sono  autorizzati,  nell'ambito
          delle risorse gia' destinate a questo  scopo  nel  bilancio
          degli enti interessati,  ad  acquistare  dalle  agenzie  di
          stampa, mediante appositi contratti, notiziari  ordinari  e
          speciali, servizi giornalistici e informativi,  ordinari  e
          speciali, e loro raccolte anche  su  supporto  informatico,
          nonche'  il  servizio  di  diramazione  di  notizie  e   di
          comunicati  degli  organi  centrali  e   periferici   delle
          Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei
          servizi di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 
              (Omissis).".