Art. 9 
 
 
Procedura per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
               radiofonico, televisivo e multimediale 
 
  1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.  L'affidamento  in  concessione   del   servizio   pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale  ha  durata  decennale  ed  e'
preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre
2015, n. 220,  da  una  consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio medesimo. 
  1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  si
applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente,
ai collaboratori e  ai  consulenti  del  soggetto  affidatario  della
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale, la cui prestazione professionale non sia  stabilita  da
tariffe regolamentate. 
  1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-ter non
si  applicano  le  esclusioni  di   cui   all'articolo   23-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' affidato in concessione il
servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e  multimediale  ed  e'
approvato l'annesso schema di convenzione. Lo  schema  di  decreto  e
l'annesso  schema  di  convenzione  sono  trasmessi  per  il  parere,
unitamente ad una relazione del  Ministro  dello  sviluppo  economico
sull'esito  della  consultazione  di  cui  al   comma   1-bis,   alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi. Il parere e' reso entro trenta giorni  dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' comunque essere
adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso
schema  di  convenzione  sono  sottoposti  ai  competenti  organi  di
controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  1-sexies. Sino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  che
dispone il  nuovo  affidamento  del  servizio  pubblico  radiofonico,
televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore  a
novanta giorni dalla  data  di  scadenza  del  rapporto  concessorio,
continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione  e
la relativa convenzione gia' in atto. 
  1-septies. Il Ministero dello sviluppo  economico  provvede,  sulla
base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui  al  comma
1-quinquies, alla stipulazione  della  convenzione  con  la  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  49  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
          di media audiovisivi e radiofonici), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   49.   Disciplina   della   RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa 
              1.  La  concessione  del  servizio  pubblico   generale
          radiotelevisivo e' affidata, fino al 31 ottobre 2016,  alla
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 
              1-bis.  L'affidamento  in  concessione   del   servizio
          pubblico radiofonico, televisivo e multimediale  ha  durata
          decennale ed e' preceduto, ai sensi dell'articolo 5,  comma
          5,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.   220,   da   una
          consultazione  pubblica   sugli   obblighi   del   servizio
          medesimo. 
              1-ter. Il limite massimo retributivo  di  240.000  euro
          annui, di cui all'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n.  89,  si  applica  rispettivamente
          agli   amministratori,   al   personale   dipendente,    ai
          collaboratori e  ai  consulenti  del  soggetto  affidatario
          della  concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,
          televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale
          non sia stabilita da tariffe regolamentate. 
              1-quater. Ai fini del rispetto del  limite  di  cui  al
          comma  1-ter  non  si  applicano  le  esclusioni   di   cui
          all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              1-quinquies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare   previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' affidato  in  concessione
          il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
          ed e' approvato l'annesso schema di convenzione. Lo  schema
          di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi
          per il parere, unitamente ad  una  relazione  del  Ministro
          dello sviluppo economico sull'esito della consultazione  di
          cui al  comma  1-bis,  alla  Commissione  parlamentare  per
          l'indirizzo   generale   e   la   vigilanza   dei   servizi
          radiotelevisivi. Il parere  e'  reso  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
          comunque  essere  adottato,   con   l'annesso   schema   di
          convenzione. Il decreto e l'annesso schema  di  convenzione
          sono  sottoposti  ai  competenti  organi  di  controllo   e
          successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              1-sexies. Sino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto che  dispone  il  nuovo  affidamento  del  servizio
          pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque
          per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
          scadenza del rapporto  concessorio,  continuano  a  trovare
          applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa
          convenzione gia' in atto. 
              1-septies.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico
          provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al
          decreto di cui  al  comma  1-quinquies,  alla  stipulazione
          della  convenzione  con  la  societa'  concessionaria   del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 
              2.  Per  quanto  non  sia  diversamente  previsto   dal
          presente testo unico la RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa
          e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per
          azioni,  anche  per  quanto  concerne  l'organizzazione   e
          l'amministrazione.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal
          precedente periodo, la societa' ispira la propria azione  a
          principi   di   trasparenza,   efficacia,   efficienza    e
          competitivita'. 
              3.    Il    consiglio    di    amministrazione    della
          RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  e'  composto  da  sette
          membri.  Il  consiglio,   oltre   ad   essere   organo   di
          amministrazione della societa', svolge  anche  funzioni  di
          controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
          finalita' e degli obblighi del servizio  pubblico  generale
          radiotelevisivo. 
              4. Possono essere  nominati  membri  del  consiglio  di
          amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
          a  giudice  costituzionale  ai  sensi  dell'articolo   135,
          secondo comma, della Costituzione o, comunque,  persone  di
          riconosciuta   onorabilita',   prestigio    e    competenza
          professionale e di notoria indipendenza  di  comportamenti,
          che   si   siano   distinte   in   attivita'    economiche,
          scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o  della
          comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
          manageriali. Ove siano  lavoratori  dipendenti  vengono,  a
          richiesta, collocati in aspettativa non retribuita  per  la
          durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio  di
          amministrazione dura tre anni e i membri sono  rieleggibili
          una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione
          e' effettuato entro il termine di scadenza  del  precedente
          mandato. 
              4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione
          e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e  un
          adeguato  equilibrio  tra  componenti   caratterizzati   da
          elevata professionalita' e comprovata esperienza in  ambito
          giuridico, finanziario, industriale e  culturale,  nonche',
          tenendo conto dell'autorevolezza  richiesta  dall'incarico,
          l'assenza di conflitti di interesse  o  di  titolarita'  di
          cariche in societa' concorrenti. 
              4-ter.  La  carica   di   membro   del   consiglio   di
          amministrazione  non  puo'  essere  ricoperta,  a  pena  di
          ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato,  da
          coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o
          sottosegretario di  Stato  o  che  abbiano  ricoperto  tale
          carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina  o
          che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma,
          lettera  c),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  la
          carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera  a),  della
          legge 7 aprile 2014, n. 56,  o  la  carica  di  consigliere
          regionale. 
              4-quater.  Non  possono  essere  nominati  membri   del
          consiglio  di  amministrazione  e,  se  nominati,  decadono
          dall'ufficio  i  soggetti  che  si  trovino  in  una  delle
          seguenti situazioni: 
              a) stato di  interdizione  perpetua  o  temporanea  dai
          pubblici uffici; 
              b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli
          uffici direttivi delle persone giuridiche e delle  imprese,
          o comunque alcuna delle situazioni  indicate  nell'articolo
          2382 del codice civile; 
              c) assoggettamento a  misure  di  prevenzione  disposte
          dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  salvi  gli  effetti
          della riabilitazione; 
              d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
          uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del
          codice   civile,   fatti   salvi    gli    effetti    della
          riabilitazione; 
              e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
          un delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro  la
          fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro   l'ordine
          pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un  delitto
          in materia tributaria; 
              f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per
          qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore
          a due anni. 
              5.  La  nomina  del   presidente   del   consiglio   di
          amministrazione  e'  effettuata  dal   consiglio   medesimo
          nell'ambito  dei  suoi  membri  e  diviene  efficace   dopo
          l'acquisizione   del   parere   favorevole,   espresso    a
          maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi  componenti,  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4
          della  legge  14  aprile  1975,  n.   103,   e   successive
          modificazioni. Al presidente possono  essere  affidate  dal
          consiglio  di  amministrazione  deleghe  nelle  aree  delle
          relazioni esterne e istituzionali e di  supervisione  delle
          attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare
          che ne autorizzi la delega. 
              6. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi'
          individuati. 
              a) due eletti dalla Camera dei deputati  e  due  eletti
          dal Senato della Repubblica, con voto limitato  a  un  solo
          candidato; 
              b)  due  designati  dal  Consiglio  dei  ministri,   su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          conformemente ai criteri e alle  modalita'  di  nomina  dei
          componenti degli organi di amministrazione  delle  societa'
          controllate direttamente  o  indirettamente  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
              c) uno designato dall'assemblea  dei  dipendenti  della
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,   tra   i   dipendenti
          dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro  subordinato
          da  almeno  tre  anni  consecutivi,   con   modalita'   che
          garantiscano la trasparenza e la  rappresentativita'  della
          designazione stessa. 
              6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di
          designazione della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica, di cui al comma 6, lettera  a),  devono  essere
          eletti tra coloro che  presentano  la  propria  candidatura
          nell'ambito di una procedura di  selezione  il  cui  avviso
          deve essere pubblicato nei siti internet della Camera,  del
          Senato e della  RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  almeno
          sessanta giorni prima della nomina. Le  candidature  devono
          pervenire almeno trenta  giorni  prima  della  nomina  e  i
          curricula  devono  essere  pubblicati  negli  stessi   siti
          internet. 
              6-ter.   Per   l'elezione   del   componente   espresso
          dall'assemblea dei  dipendenti  della  RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c),  la  procedura
          di  voto  deve  essere   organizzata   dal   consiglio   di
          amministrazione uscente della medesima azienda, con  avviso
          pubblicato nel sito  internet  istituzionale  della  stessa
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  nomina,  secondo  i
          seguenti criteri: a) partecipazione al  voto,  garantendone
          la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete
          intranet aziendale, di tutti i dipendenti  titolari  di  un
          rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura
          dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma
          4 del presente articolo.  Le  singole  candidature  possono
          essere presentate da  una  delle  organizzazioni  sindacali
          firmatarie del contratto  collettivo  o  integrativo  della
          RAI-Radiotelevisione   italiana    Spa    o    da    almeno
          centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno  trenta
          giorni prima della nomina. 
              7.  La  revoca  dei   componenti   del   consiglio   di
          amministrazione e' deliberata  dall'assemblea  ed  acquista
          efficacia  a  seguito  di  valutazione   favorevole   della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 
              8. In  caso  di  dimissioni  o  impedimento  permanente
          ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri  del
          consiglio  di  amministrazione,  i  nuovi  componenti  sono
          nominati con la medesima procedura di cui al comma 6  entro
          i novanta giorni  successivi  alla  data  di  comunicazione
          formale delle dimissioni o di comunicazione  formale  della
          sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso
          di revoca del  presidente  o  di  uno  o  piu'  membri  del
          consiglio di amministrazione,  il  termine  sopra  indicato
          decorre  dalla  data   di   comunicazione   formale   della
          valutazione favorevole alla delibera di revoca  di  cui  al
          comma 7. 
              9. Il consiglio di amministrazione,  oltre  ai  compiti
          allo stesso attribuiti dalla legge e  dallo  statuto  della
          societa',  approva  il  piano  industriale   e   il   piano
          editoriale, il preventivo di  spesa  annuale,  nonche'  gli
          investimenti  che,  anche  per  effetto   di   una   durata
          pluriennale, siano di importo superiore  a  10  milioni  di
          euro. 
              10.   Il   consiglio    di    amministrazione    nomina
          l'amministratore  delegato  su   proposta   dell'assemblea.
          L'amministratore delegato: 
              a) risponde al consiglio di amministrazione  in  merito
          alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione  e
          al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e  delle
          direttive definiti dal consiglio di amministrazione; 
              b)   assicura   la   coerenza   della    programmazione
          radiotelevisiva con le  linee  editoriali  e  le  direttive
          formulate e adottate dal consiglio di amministrazione; 
              c) provvede alla gestione del personale dell'azienda  e
          nomina i dirigenti  di  primo  livello,  acquisendo  per  i
          direttori di  rete,  di  canale  e  di  testata  il  parere
          obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso
          dei direttori di testata e' vincolante se e'  espresso  con
          la maggioranza dei due terzi; assume,  nomina,  promuove  e
          stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti,
          nonche',  su  proposta  dei  direttori  di  testata  e  nel
          rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
          giornalisti; 
              d) firma gli atti e  i  contratti  aziendali  attinenti
          alla gestione della  societa',  fatto  salvo  l'obbligo  di
          sottoporre    all'approvazione     del     consiglio     di
          amministrazione gli atti e  i  contratti  aziendali  aventi
          carattere  strategico,  ivi  inclusi  i  piani  annuali  di
          trasmissione e di  produzione  e  le  variazioni  rilevanti
          degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per
          effetto  di  una  durata  pluriennale,  siano  di   importo
          superiore a 10 milioni di euro; 
              e) provvede all'attuazione del piano  industriale,  del
          preventivo di spesa annuale, delle politiche del  personale
          e dei  piani  di  ristrutturazione,  nonche'  dei  progetti
          specifici approvati dal  consiglio  di  amministrazione  in
          materia di linea editoriale,  investimenti,  organizzazione
          aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; 
              f)  definisce,  sentito  il  parere  del  consiglio  di
          amministrazione,  i  criteri  e   le   modalita'   per   il
          reclutamento del personale e quelli per il conferimento  di
          incarichi  a  collaboratori  esterni,  in  conformita'  con
          quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica,
          dall'articolo 18, comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e
          gli incarichi per i  quali,  in  relazione  agli  specifici
          compiti assegnati, puo' derogarsi  ai  suddetti  criteri  e
          modalita'; 
              g)   propone   all'approvazione   del   consiglio    di
          amministrazione  il  Piano  per   la   trasparenza   e   la
          comunicazione aziendale, che prevede le forme  piu'  idonee
          per rendere conoscibili alla generalita'  degli  utenti  le
          informazioni  sull'attivita'  complessivamente  svolta  dal
          consiglio di amministrazione,  salvi  casi  particolari  di
          riservatezza    adeguatamente    motivati,    nonche'    la
          pubblicazione nel sito internet della societa': 
              1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati
          ai  prodotti  audiovisivi  nazionali  e  ai   progetti   di
          coproduzione internazionale; 
              2)  dei  curricula  e  dei  compensi  lordi,   comunque
          denominati,  percepiti  dai  componenti  degli  organi   di
          amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di  ogni
          livello, ivi compresi quelli non dipendenti della  societa'
          di cui all'articolo 49-quater,  e  comunque  dai  soggetti,
          diversi dai titolari di contratti di natura artistica,  che
          ricevano un trattamento economico annuo  omnicomprensivo  a
          carico della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con
          indicazione delle eventuali componenti variabili  o  legate
          alla valutazione del risultato, nonche' delle  informazioni
          relative allo svolgimento da parte dei  medesimi  di  altri
          incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita'
          di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
          dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
          comprese le autorita' amministrative indipendenti; 
              3) dei criteri per il reclutamento del personale e  per
          il conferimento di incarichi a  collaboratori  esterni,  di
          cui alla lettera f) del presente comma; 
              4) dei dati concernenti il numero e  la  tipologia  dei
          contratti di collaborazione o consulenza non artistica  per
          i quali e'  previsto  un  compenso,  conferiti  a  soggetti
          esterni alla societa', e l'ammontare della relativa  spesa,
          con indicazione, per i contratti aventi un valore  su  base
          annua superiore a una determinata  soglia  individuata  nel
          Piano,  dei  nominativi  e  dei  curricula   dei   soggetti
          percettori, della  ragione  dell'incarico  e  del  relativo
          compenso; 
              5) dei criteri e delle procedure  per  le  assegnazioni
          dei contratti di cui all'articolo 49-ter; 
              6) dei dati risultanti dalla  verifica  del  gradimento
          della programmazione generale e specifica  della  societa',
          ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  servizio
          pubblico. 
              10-bis.      L'amministratore      delegato       della
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato  tra
          coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti
          di interesse  o  di  titolarita'  di  cariche  in  societa'
          concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa  e  che
          sono in possesso di esperienza  pregressa  per  un  periodo
          congruo in incarichi di analoga responsabilita'  ovvero  in
          ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato. 
              11. L'amministratore delegato rimane in carica per  tre
          anni dall'atto di nomina e comunque non oltre  la  scadenza
          del consiglio di  amministrazione,  salva  la  facolta'  di
          revoca da parte del consiglio di  amministrazione,  sentito
          il  parere   dell'assemblea.   L'amministratore   delegato,
          qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
          all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa'
          o a ottenere il collocamento in aspettativa non  retribuita
          dalla   societa'   per   la   durata    dell'incarico    di
          amministratore delegato. Nell'anno  successivo  al  termine
          del mandato di amministratore delegato, non  puo'  assumere
          incarichi o fornire consulenze presso societa'  concorrenti
          della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 
              12. Il consiglio  di  amministrazione,  su  indicazione
          dell'assemblea,    determina    il    compenso    spettante
          all'amministratore  delegato  e,   in   caso   di   revoca,
          l'indennita'  spettante  al  medesimo  amministratore,   di
          ammontare comunque  non  superiore  a  tre  dodicesimi  del
          compenso annuo. 
              12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e
          controllo della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
          ad eccezione dell'amministratore delegato,  si  applica  il
          limite massimo  retributivo  di  cui  all'articolo  23-bis,
          commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni. 
              12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale
          e di vigilanza dei servizi pubblici  radiotelevisivi  della
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi.  Il  consiglio  di
          amministrazione     riferisce     semestralmente,     prima
          dell'approvazione del bilancio, alla  medesima  Commissione
          sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione  italiana
          Spa, consegnando l'elenco  completo  dei  nominativi  degli
          ospiti partecipanti alle trasmissioni. 
              12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei
          membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi  3,
          4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina  di  revoca
          di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino  a  che  il  numero
          delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge
          3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento
          del capitale della RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa,  in
          considerazione dei rilevanti ed imprescindibili  motivi  di
          interesse generale connessi allo svolgimento del servizio. 
              13. La dismissione  della  partecipazione  dello  Stato
          nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta  disciplinata
          dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112."