Art. 3 Forme di consultazione della popolazione 1. Il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. 2. Con le medesime modalita', il Prefetto, ai fini di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna. 3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a: a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; b) la natura dei rischi; c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; d) le autorita' pubbliche coinvolte; e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione; f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare. 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione puo' presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 29 settembre 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3581
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 21, comma 1 e 6, del citato decreto legislativo n. 105 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse.