Art. 3 
 
 
              Forme di consultazione della popolazione 
 
  1. Il Prefetto, ai fini  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  del
decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  nel  corso   della
predisposizione del piano di emergenza  esterna  e,  comunque,  prima
della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o  con  i  comuni
interessati,  alla  consultazione  della  popolazione  per  mezzo  di
assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita'  idonee,
compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. 
  2.  Con  le  medesime  modalita',  il  Prefetto,  ai  fini  di  cui
all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 giugno 2015,  n.
105,  consulta  la  popolazione   nel   corso   della   revisione   e
dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna. 
  3. Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili  alla
popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita',  anche
mediante  l'utilizzo  di   mezzi   informatici   e   telematici,   le
informazioni in suo possesso relative a: 
  a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata  dalla
pianificazione o dalla sperimentazione; 
  b) la natura dei rischi; 
  c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione
degli effetti e delle conseguenze di un incidente; 
  d) le autorita' pubbliche coinvolte; 
  e) le fasi e il  relativo  cronoprogramma  della  pianificazione  o
della sperimentazione; 
  f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il
sistema  degli  allarmi  in  emergenza  e  le  relative   misure   di
autoprotezione da adottare. 
  4. Le informazioni di cui al comma  3  sono  messe  a  disposizione
della popolazione per un periodo di  tempo  non  inferiore  a  trenta
giorni e non superiore a  sessanta  giorni  prima  dell'inizio  della
consultazione. Durante tale periodo la popolazione puo' presentare al
Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di  comunicazione
elettronica  e  telematica,  osservazioni,   proposte   o   richieste
relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali
si tiene conto ai fini della consultazione stessa. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
 
    Roma, 29 settembre 2016 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3581 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art.  21,  comma  1  e  6,  del  citato
          decreto legislativo n. 105 del 2015 e' riportato nelle note
          alle premesse.