Art. 2 
 
 
 Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo  603-bis  del  codice  penale  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti
dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a  due  terzi
nei confronti di chi, nel  rendere  dichiarazioni  su  quanto  a  sua
conoscenza, si adopera per evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia
portata  a   conseguenze   ulteriori   ovvero   aiuta   concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria  nella  raccolta  di
prove decisive per l'individuazione o la cattura  dei  concorrenti  o
per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite. 
  Nel caso  di  dichiarazioni  false  o  reticenti  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 16-septies del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82. 
  Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. 
  Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti   ai   sensi
dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale  per  i  delitti
previsti dall'articolo  603-bis,  e'  sempre  obbligatoria,  salvi  i
diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento  del
danno, la confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o
il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.  Ove
essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il  reo
ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta  persona,
per un valore corrispondente  al  prodotto,  prezzo  o  profitto  del
reato». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   16-septies   del
          decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia
          di sequestri di persona a scopo  di  estorsione  e  per  la
          protezione dei  testimoni  di  giustizia,  nonche'  per  la
          protezione e il trattamento  sanzionatorio  di  coloro  che
          collaborano con la giustizia),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  15  gennaio  1991,  n.   12,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64: 
              «Art. 16-septies (Restituzione nel termine e  revisione
          delle sentenze). - 1. Il  procuratore  generale  presso  la
          corte d'appello nel cui  distretto  la  sentenza  e'  stata
          pronunciata deve richiedere  la  revisione  della  sentenza
          quando le circostanze attenuanti che il codice penale o  le
          disposizioni   speciali    prevedono    in    materia    di
          collaborazione relativa ai delitti di cui all'art. 9, comma
          2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni  false
          o  reticenti,  ovvero  quando  chi  ha  beneficiato   delle
          circostanze attenuanti predette commette, entro dieci  anni
          dal passaggio in giudicato della sentenza, un  delitto  per
          il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio. 
              2.  La  revisione  e'  ammessa   quando   ricorrono   i
          presupposti di cui al comma 1 e se il delitto ivi  previsto
          e' indicativo della permanenza del  soggetto  nel  circuito
          criminale. 
              3.  Quando  chi  ha   beneficiato   delle   circostanze
          attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche  taluno  dei
          benefici  penitenziari  previsti  dall'art.  16-nonies,  il
          procuratore  generale  che  richiede  la  revisione   della
          sentenza  informa   della   richiesta   il   tribunale   di
          sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai
          fini dei provvedimenti previsti dal comma  7  del  medesimo
          art. 16-nonies. 
              4. Nel giudizio di revisione si  osservano,  in  quanto
          applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del
          codice di procedura penale. In caso di  accoglimento  della
          richiesta di revisione, il giudice riforma la  sentenza  di
          condanna e determina la nuova misura della pena. 
              5. Nel corso del giudizio di revisione il  giudice,  su
          richiesta   del   pubblico   ministero,    puo'    disporre
          l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge. 
              6. Quando le situazioni indicate nel comma  1  emergono
          prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile,  gli  atti
          da cui risultano le predette situazioni sono  trasmessi  al
          pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato  la
          sentenza ovvero, se gli atti  del  procedimento  sono  gia'
          stati trasmessi al giudice dell'impugnazione,  al  pubblico
          ministero   presso   il   giudice   che    deve    decidere
          sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata  in
          grado di appello, gli atti sono in ogni caso  trasmessi  al
          pubblico  ministero  presso  la  corte  d'appello  che   ha
          pronunciato  la  sentenza.  Il  pubblico  ministero,  entro
          trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' chiedere,  a
          norma dell'art. 175 del  codice  di  procedura  penale,  la
          restituzione  nel   termine   per   proporre   impugnazione
          limitatamente   al   punto   della    decisione    relativo
          all'applicazione delle circostanze attenuanti indicate  nel
          comma 1. 
              7. Le pene previste  per  il  reato  di  calunnia  sono
          aumentate da un terzo alla  meta'  quando  risulta  che  il
          colpevole ha commesso il  fatto  allo  scopo  di  usufruire
          delle circostanze attenuanti  di  cui  al  comma  1  o  dei
          benefici penitenziari o delle misure di tutela  o  speciali
          di protezione previsti dall'art. 16-nonies e dal  capo  II.
          L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno  dei  benefici
          e' stato conseguito.». 
              - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
          e' il seguente: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
              1-bis. Sono esclusi dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli  600-bis,  600-quater,  primo,  secondo,  terzo  e
          quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,  600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la
          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
              1-ter. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».