Art. 4 
 
 
      Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale,  dopo
la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».