Art. 6 
 
 
Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo  8  giugno
       2001, n. 231, in materia di responsabilita' degli enti 
 
  1. All'articolo 25-quinquies, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  le  parole:  «e  602,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25-quinquies  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
          settembre  2000,  n.  300),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2001, n.  140,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  25-quinquies  (Delitti  contro  la  personalita'
          individuale).  -  1.  In  relazione  alla  commissione  dei
          delitti previsti dalla sezione I del capo  III  del  titolo
          XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
          seguenti sanzioni pecuniarie: 
              a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601,  602  e
          603-bis, la sanzione pecuniaria  da  quattrocento  a  mille
          quote; 
              b) per i delitti di cui agli  articoli  600-bis,  primo
          comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
          materiale pornografico  di  cui  all'art.  600-quater.1,  e
          600-quinquies,  la  sanzione  pecuniaria  da   trecento   a
          ottocento quote; 
              c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis,  secondo
          comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e  600-quater,  anche
          se relativi  al  materiale  pornografico  di  cui  all'art.
          600-quater.1,  nonche'  per  il  delitto  di  cui  all'art.
          609-undecies  la  sanzione   pecuniaria   da   duecento   a
          settecento quote. 
              2. Nei casi di condanna per uno  dei  delitti  indicati
          nel comma 1, lettere a) e  b),  si  applicano  le  sanzioni
          interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una  durata
          non inferiore ad un anno. 
              3. Se l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  viene
          stabilmente utilizzato allo scopo  unico  o  prevalente  di
          consentire o agevolare la commissione  dei  reati  indicati
          nel comma  1,  si  applica  la  sanzione  dell'interdizione
          definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
          16, comma 3.».