Art. 7 Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195, come modificato dalla presente legge: «3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'art. 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.».