Art. 7 
 
 
Modifica all'articolo 12 della legge  11  agosto  2003,  n.  228,  in
              materia di Fondo per le misure antitratta 
 
  1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le
parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  12,  comma  3,  della
          legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro  la  tratta  di
          persone), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  23  agosto
          2003, n. 195, come modificato dalla presente legge: 
              «3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le  somme
          stanziate dall'art. 18 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  nonche'  i  proventi
          della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o
          di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno
          dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma,  600,
          601, 602 e 603-bis del codice penale  e  i  proventi  della
          confisca  ordinata,  per  gli  stessi  delitti,  ai   sensi
          dell'art. 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1992, n. 356, e successive modificazioni,  in  deroga  alle
          disposizioni di cui ai commi 4-bis  e  4-ter  del  medesimo
          articolo.».