Art. 4 
 
             Contributi determinati a livello nazionale 
 
  1.  Gli  eventuali  oneri  finanziari  conseguenti  ai   contributi
determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4,  paragrafi
2 e 3, dell'Accordo di  cui  all'articolo  1,  sono  autorizzati  con
appositi provvedimenti normativi, dopo che  siano  stati  definiti  a
livello europeo.