Art. 4 Contributi determinati a livello nazionale 1. Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.