Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro
493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese
derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1 della
presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari
a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere
dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.