Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dalle spese di missione,  valutato  in  euro
493.045 annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  e  dalle  altre  spese
derivanti dall'adesione  all'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari
a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere
dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.