Art. 11 
 
          Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi 
 
  1. L'Autorita' competente, d'intesa con il Ministero  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  sentito  il  Comitato
tecnico di cui all'articolo 7, assicura la cooperazione con gli Stati
membri e i Paesi terzi  nelle  rispettive  azioni  di  pianificazione
degli spazi marittimi. 
  2. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si  condividono
bacini  marini  e'  finalizzata  a  garantire  la   coerenza   e   il
coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo
della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene
conto in particolare degli aspetti di  natura  transnazionale  ed  e'
realizzata tramite strutture regionali di cooperazione  istituzionale
esistenti, come le convenzioni marittime regionali, reti o  strutture
di autorita'  competenti  degli  Stati  membri  o  altri  metodi  che
rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come  nel  caso  nel
quadro di strategie per i bacini marittimi. 
  3. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma 1 e' svolta in
conformita' del diritto e  delle  convenzioni  internazionali,  anche
utilizzando le sedi internazionali e  la  cooperazione  istituzionale
regionale.