Art. 7 
 
                          Comitato tecnico 
 
  1. Presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  in
qualita' di Autorita' competente, e' istituito  un  Comitato  tecnico
che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di
cui all'articolo 6,  comma  2,  i  piani  di  gestione  dello  spazio
marittimo. 
  2.  Il  Comitato,  nominato  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e' composto da: 
  a) tre rappresentanti del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; 
  b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare; 
  c) due  rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
  d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 
  e) due rappresentanti del Ministero  dei  beni  culturali  e  delle
attivita' culturali e del turismo; 
    f) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei
presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di  riferimento.
Nel caso in cui piu' Regioni fanno parte di  una  area  marittima  di
riferimento, il Comitato e' composto da  un  rappresentante  di  ogni
Regione interessata. 
  3. Al Comitato tecnico partecipa, in qualita'  di  osservatore,  un
rappresentante del Ministero della difesa. Alle riunioni del Comitato
tecnico  possono  partecipare,  in   qualita'   di   osservatori,   i
rappresentanti  di  altre  amministrazioni,  ogni   qualvolta   siano
trattate le tematiche di competenza delle stesse. Alle  riunioni  del
Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti
ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria. 
  4. Il Comitato si avvale delle  strutture  e  delle  risorse  umane
delle amministrazioni che lo compongono a legislazione vigente e puo'
avvalersi a titolo  gratuito  del  supporto  tecnico  scientifico  di
esperti indicati dalle amministrazioni  che  compongono  il  Comitato
medesimo.  Ai  componenti  del  Comitato  ed  agli  osservatori   che
partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.  Le  attivita'
di segretaria del Comitato sono svolte dalla Direzione  generale  per
la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali  ed
il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Il Comitato  informa  annualmente  il  Tavolo  interministeriale
sullo  stato  di  attuazione  dei  piani  di  gestione  dello  spazio
marittimo. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.