Art. 3 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, e' abrogato. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 1-bis e' abrogato; 
    b) l'articolo 38 e' abrogato; 
    c) l'articolo 38-bis e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Ministro  degli
                                  affari esteri e della  cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Giannini, Ministro dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del  decreto-legge   9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di  sviluppo),  modificato  dal  presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  febbraio
          2012, n. 33, S.O. 
              - La legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
          recante disposizioni urgenti in materia di  semplificazione
          e di sviluppo) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          aprile 2012, n. 82, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle  note
          alle premesse, come modificato dal presente articolo, cosi'
          recita: 
              «Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1.  Il
          permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono  i
          presupposti, per i motivi e la durata  indicati  nel  visto
          d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno  dei  seguenti
          altri motivi: 
                a) per  richiesta  di  asilo,  per  la  durata  della
          procedura occorrente, e per asilo; 
                b) per emigrazione in un altro Paese, per  la  durata
          delle procedure occorrenti; 
                c) per acquisto della cittadinanza o dello  stato  di
          apolide, a favore dello  straniero  gia'  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per altri motivi, per la  durata  del
          procedimento di concessione o di riconoscimento. 
                c-bis)  per  motivi  di   giustizia,   su   richiesta
          dell'Autorita' giudiziaria, per la durata  massima  di  tre
          mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui  la
          presenza  dello  straniero  sul  territorio  nazionale  sia
          indispensabile in relazione a procedimenti penali in  corso
          per uno dei reati di cui all'articolo  380  del  codice  di
          procedura penale, nonche' per taluno  dei  delitti  di  cui
          all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 
                c-ter) per motivi umanitari, nei  casi  di  cui  agli
          articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico,  previo
          parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          dello   status    di    rifugiato    ovvero    acquisizione
          dall'interessato di  documentazione  riguardante  i  motivi
          della richiesta relativi ad oggettive  e  gravi  situazioni
          personali  che  non   consentono   l'allontanamento   dello
          straniero dal territorio nazionale; 
                c-quater)  per  residenza  elettiva  a  favore  dello
          straniero titolare di una pensione percepita in Italia; 
                c-quinquies) per cure mediche a favore  del  genitore
          di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo
          31, comma 3, del testo unico; 
                c-sexies) per integrazione del minore, nei  confronti
          dei  minori  che  si  trovino  nelle  condizioni   di   cui
          all'articolo 32, commi 1-bis  e  1-ter,  del  testo  unico,
          previo parere del Comitato per i minori stranieri,  di  cui
          all'articolo 33 del testo unico. 
              1-bis. (Abrogato). 
              2.  Il  permesso  di   soggiorno   e'   rilasciato   in
          conformita' al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
          del 13 giugno 2002, di istituzione di un  modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi e  contiene  l'indicazione  del  codice  fiscale.  Il
          permesso di soggiorno  e  la  carta  di  soggiorno  di  cui
          all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono
          altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla
          normativa.  A  tale  fine,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sono   determinate   le   modalita'   di
          comunicazione,   in   via   telematica,   dei   dati    per
          l'attribuzione allo straniero  del  codice  fiscale  e  per
          l'utilizzazione dello  stesso  codice  come  identificativo
          dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei
          lavoratori  extracomunitari.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'interno sono stabilite le modalita'  di  consegna  del
          permesso di soggiorno. 
              2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli  accertamenti
          effettuati, procede al rilascio del permesso  di  soggiorno
          per motivi  di  lavoro  o  di  ricongiungimento  familiare,
          dandone comunicazione, tramite procedura  telematica,  allo
          Sportello   unico   che    provvede    alla    convocazione
          dell'interessato per la successiva consegna del permesso  o
          dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1. 
              3. La documentazione  attestante  l'assolvimento  degli
          obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma
          3, del testo unico  deve  essere  esibita  al  momento  del
          ritiro del permesso di soggiorno.».