IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17, comma 3 e 4; 
  Visto  l'articolo  15,  comma  3-quinquies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, come modificato dalla legge di conversione  24
febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014,  n.
15; 
  Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21; 
  Visto l'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15  recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Visto il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6  maggio
1929, n. 43; 
  Viste  le  circolari  del  Ministero  della  marina  mercantile   9
settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  marzo  1996  recante
norme di sicurezza per la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti
sportivi; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  14  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 marzo 1996 recante  la  disciplina  del  servizio  di
salvataggio in piscina e alla relativa abilitazione di assistente  ai
bagnanti; 
  Viste le note del Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di
porto protocollo 32772 del 16 marzo 2016 e 51581 del 2 maggio 2016; 
  Visto il parere del Ministero dell'interno protocollo  0008488  del
10 maggio 2016; 
  Visto il parere del Ministero della salute protocollo  1540  del  7
marzo 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 23 giugno 2016; 
  Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze  ai
sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7  agosto  1990,  n.
241; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 luglio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 28854 del 22 luglio 2016) cosi' come attestata  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. DAGL 7794  P-  del
27 luglio 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri
generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante  in
acque interne  e  piscine  e  dell'assistente  bagnante  marittimo  e
determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, Supplemento ordinario: 
              «Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  15,  comma  3  quinquies,  del
          decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini
          previsti da  disposizioni  legislative),  convertito  dalla
          legge 24 febbraio 2012, n.14 (Proroga di  termini  previsti
          da  disposizioni  legislative.  Differimento   di   termini
          relativi all'esercizio di deleghe legislative) e successive
          modificazioni: 
              «Art.  15   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          amministrazione dell'interno). 
              (Omissis). 
              3-quinquies.  Al  fine  di  garantire  e  tutelare   la
          sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
          all'emanazione, entro e non oltre il 31  luglio  2016,  del
          regolamento recante la disciplina dei corsi  di  formazione
          per gli addetti al salvamento acquatico,  da  adottare  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,   n.   400,   sono   prorogate   le    autorizzazioni
          all'esercizio di  attivita'  di  formazione  e  concessione
          brevetti per lo svolgimento  dell'attivita'  di  salvamento
          acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1, del  decreto  legge
          30 dicembre 2013, n.150 (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni  legislative),  convertito  dalla   legge   27
          febbraio 2014, n.15: 
              «Art.   4   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture  e  trasporti)  -  1.  All'articolo  15  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  il
          comma 3-quinquies e' sostituito dal seguente: 
              «3-quinquies.  Al  fine  di  garantire  e  tutelare  la
          sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
          all'emanazione, entro e non oltre il 30  giugno  2014,  del
          regolamento recante la disciplina dei corsi  di  formazione
          per gli addetti al salvamento acquatico,  da  adottare  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,   n.   400,   sono   prorogate   le    autorizzazioni
          all'esercizio di  attivita'  di  formazione  e  concessione
          brevetti per lo svolgimento  dell'attivita'  di  salvamento
          acquatico rilasciate entro il 31 maggio 2011.» 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 7, comma 6 del decreto legge 30
          dicembre  2015,  n.210  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni  legislative),  convertito  con  la  legge  25
          febbraio 2016, n. 21: 
              «Art.   7   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). 
              (Omissis). 
              6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge
          29 dicembre 2011, n. 216,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30  giugno
          2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016». 
              (Omissis).». 
              Si riporta l'articolo 104 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112  (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59): 
              «Art. 104 (Funzioni mantenute allo Stato).  -  1.  Sono
          mantenute allo Stato le funzioni relative: 
              a)  alla  predisposizione  del   piano   generale   dei
          trasporti; 
              b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto
          pubblico   di   interesse   nazionale,   come   individuati
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 19  novembre  1997,
          n. 422; 
              c) alle competenze di cui all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
              d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche
          in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi,  di
          cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad
          impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e
          inquinanti; 
              e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti
          ad   impianto   fisso,   fatto   salvo   quanto   stabilito
          dall'articolo  4  comma  1,   lettera   b),   del   decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
              f) alla vigilanza sulle imprese di  trasporto  pubblico
          di interesse nazionale e sulla sicurezza e  regolarita'  di
          esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale; 
              g) al rilascio di concessioni  per  la  gestione  delle
          infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; 
              h)  alle   funzioni   attinenti   alla   programmazione
          realizzata previa intesa con le regioni degli interporti  e
          delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale; 
              i) agli interventi statali a favore  delle  imprese  di
          autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454; 
              l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori
          di merci per conto terzi sino  alla  data  del  1°  gennaio
          2001; 
              m)  all'albo  nazionale  degli  autotrasportatori   con
          funzioni di indirizzo, coordinamento  e  vigilanza  di  cui
          all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della  legge
          23 dicembre 1997, n. 454; 
              n) alla concessione di autolinee ordinarie  e  di  gran
          turismo  non  comprese  fra  quelle  previste  dal  decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
              o) alla  omologazione  e  approvazione  dei  veicoli  a
          motore e loro rimorchi, loro componenti e  unita'  tecniche
          indipendenti; 
              p) al riconoscimento delle  omologazioni  del  Registro
          italiano  navale  (RINA)  e  alla   vigilanza   sul   RINA,
          l'Istituto   nazionale   per   studi   ed   esperienze   di
          architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana; 
              q) ai compiti di polizia stradale di cui agli  articoli
          11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
              r)   ai   rapporti   internazionali   riguardanti    la
          navigazione sui laghi Maggiore e Lugano; 
              s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
          programmazione e progettazione degli interventi  aventi  ad
          oggetto la costruzione,  la  gestione,  la  bonifica  e  la
          manutenzione dei porti e delle vie  di  navigazione,  delle
          opere edilizie  a  servizio  dell'attivita'  portuale,  dei
          bacini di carenaggio,  di  fari  e  fanali,  nei  porti  di
          rilievo nazionale e internazionale; 
              t) alla disciplina e alla sicurezza  della  navigazione
          da diporto; alla sicurezza della navigazione interna; 
              u) alle caratteristiche tecniche e al regime  giuridico
          delle navi e delle unita' da diporto; 
              v) alla disciplina e alla sicurezza  della  navigazione
          marittima; 
              z) alla bonifica delle vie di navigazione; 
              aa)  alla  costituzione  e  gestione  del  sistema  del
          traffico marittimo denominato VTS; 
              bb) alla  programmazione,  costruzione,  ampliamento  e
          gestione degli aeroporti di interesse nazionale; 
              cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio
          dei titoli aeronautici (brevetti e  abilitazioni),  nonche'
          alla disciplina delle scuole di formazione marittima e  del
          rilascio   dei   titoli   professionali   marittimi;   alla
          individuazione dei requisiti psico-fisici  della  gente  di
          mare; 
              dd) alla disciplina della sicurezza del volo; 
              ee) alle funzioni dell'Ente nazionale  per  l'aviazione
          civile e del dipartimento  dell'aviazione  civile  previste
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997,  n.
          250; 
              ff) alla programmazione, previa intesa con  le  regioni
          interessate, del sistema idroviario padano-veneto; 
              gg) alla pianificazione degli interventi per  sostenere
          la  trasformazione  delle  compagnie  portuali,  anche   in
          relazione agli  organici  e  all'assegnazione  della  cassa
          integrazione guadagni; 
              hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei  veicoli  e
          dei  veicoli  d'epoca  e  dell'anagrafe   nazionale   degli
          abilitati alla guida; 
              ii) agli esami per conducenti di  veicoli  a  motore  e
          loro rimorchi nonche' per unita' da diporto nautico; 
              ll)  al  rilascio  di  patenti,   di   certificati   di
          abilitazione professionale, di patenti nautiche e  di  loro
          duplicati e aggiornamenti; 
              mm)  alla  immatricolazione   e   registrazione   della
          proprieta'  dei  veicoli  e  delle  successive   variazioni
          nell'archivio nazionale dei veicoli; 
              nn) alle revisioni generali e parziali  sui  veicoli  a
          motore  e  i  loro   rimorchi,   anche   tramite   officine
          autorizzate  ai  sensi  della  lettera  d)  del   comma   3
          dell'articolo  105,  del  presente   decreto   legislativo,
          nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione  per
          trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
          ai veicoli adibiti  al  trasporto  di  merci  pericolose  e
          deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate; 
              oo)  al  rilascio  di  certificati  e  contrassegni  di
          circolazione per ciclomotori; 
              pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo  e
          di  zone   del   mare   territoriale   per   finalita'   di
          approvvigionamento di fonti di energia; 
              qq) al sistema informativo del  demanio  marittimo,  la
          cui gestione e' regolata mediante  protocolli  d'intesa  ai
          sensi  dell'articolo   6   del   decreto   legislativo   n.
          281/1997.». 
              Il  decreto  legislativo  28  gennaio   2016,   n.   15
          (Attuazione  della  direttiva  2013/55/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, recante modifica  della  direttiva
          2005/36/CE, relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32. 
              Il decreto del  Ministro  dell'interno  18  marzo  1996
          (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio  degli
          impianti sportivi)e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          aprile 1996, n. 85, Supplemento ordinario 
              - Si riporta  l'articolo  14  del  citato  decreto  del
          Ministro dell'interno del 18 marzo 1996: 
              «Art. 14 (Piscine). - Lo spazio di  attivita'  sportiva
          di una piscina e' costituito dalle vasche e dalle superfici
          calpestabili a piedi nudi  ad  esse  circostanti,  definite
          aree di bordo vasca; l'area  di  bordo  vasca  deve  essere
          realizzata in piano, con pendenza non superiore al  3%,  in
          materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore
          a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al  50%  di
          quella della vasca. 
              La densita' di affollamento di una piscina deve  essere
          calcolata nella misura di 2 m² di specchio d'acqua per ogni
          bagnante. 
              Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato  da
          un  assistente  bagnante  quando  il  numero   di   persone
          contemporaneamente presenti nello spazio  di  attivita'  e'
          superiore alle 20 unita' o in vasche con specchi d'acqua di
          superficie superiore a 50 m². Detto  servizio  deve  essere
          disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti  per  vasche
          con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m². 
              Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il
          numero degli assistenti bagnanti va calcolato  sommando  le
          superfici delle vasche  ed  applicando  successivamente  il
          rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua  in  ragione
          di 1 ogni 500 m². 
              Per vasche oltre 1.000 m²  dovra'  essere  aggiunto  un
          assistente bagnante ogni 500 m². 
              Per assistente bagnante si intende una persona  addetta
          al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla
          sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto  ovvero
          munita di brevetto di idoneita' per i  salvataggi  in  mare
          rilasciato  da  societa'  autorizzata  dal  Ministero   dei
          trasporti e della navigazione. 
              Durante l'addestramento di  nuotatori  il  servizio  di
          assistenza agli stessi puo' essere svolto dall'istruttore o
          allenatore  in  possesso  di   detta   abilitazione   della
          Federazione Italiana Nuoto.». 
              - Si riporta l'art  17-bis,  comma  1,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art.  17-bis  (Silenzio  assenso  tra  amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici). - 1.  Nei  casi  in  cui  e'  prevista
          l'acquisizione di assensi, concerti o nulla  osta  comunque
          denominati di amministrazioni pubbliche  e  di  gestori  di
          beni o servizi pubblici, per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi  e  amministrativi   di   competenza   di   altre
          amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o  i  gestori
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta entro trenta giorni dal ricevimento  dello  schema  di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte  dell'amministrazione  procedente.  Il   termine   e'
          interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che  deve
          rendere  il  proprio  assenso,  concerto   o   nulla   osta
          rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di  modifica,
          motivate e formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.
          In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
          nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
          istruttori  o  dello  schema  di  provvedimento;  non  sono
          ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della  citata
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.