Art. 10 Mantenimento dell'idoneita' fisica 1. L'assistente bagnante ha l'obbligo di rinnovare annualmente il certificato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni.