Art. 10 
 
 
                 Mantenimento dell'idoneita' fisica 
 
  1. L'assistente bagnante ha l'obbligo di rinnovare  annualmente  il
certificato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), rilasciato da
struttura sanitaria  pubblica,  sulla  base  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 3, allegato I, tabella  B,  del  decreto  del  Ministro
della  sanita'  del  18  febbraio  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni.