Art. 12 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.