Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 2. E' abrogato il foglio d'ordini del Ministro delle comunicazioni 6 maggio 1929, n. 43 e le circolari del Ministero della marina mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n. 68 e 4 maggio 1984 n. 200. 3. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per le acque interne e le piscine, compete l'abilitazione di assistente bagnante in acque interne e piscine. 4. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per il mare, compete l'abilitazione di assistente bagnante marittimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2016 Il Ministro: Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3696