Art. 13 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a
decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  2. E' abrogato il foglio d'ordini del Ministro delle  comunicazioni
6 maggio 1929, n. 43  e  le  circolari  del  Ministero  della  marina
mercantile 9 settembre 1960 n. 35, 21 marzo 1964 n.  68  e  4  maggio
1984 n. 200. 
  3. A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  alle  disposizioni
previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere
di bagnino, il  brevetto  di  assistente  bagnanti,  il  brevetto  di
salvamento  acquatico,  rilasciati  dai  soggetti  autorizzati  dallo
Stato,  valido  per  le  acque  interne   e   le   piscine,   compete
l'abilitazione di assistente bagnante in acque interne e piscine. 
  4. A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  alle  disposizioni
previgenti, il certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere
di bagnino, il  brevetto  di  assistente  bagnanti,  il  brevetto  di
salvamento  acquatico,  rilasciati  dai  soggetti  autorizzati  dallo
Stato, valido per  il  mare,  compete  l'abilitazione  di  assistente
bagnante marittimo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 luglio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3696