Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento, in aggiunta  alle  pertinenti
definizioni di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  18  marzo
1996, si intende per: 
    a) «soggetti autorizzati dallo Stato»: i soggetti in possesso  di
autorizzazione statale alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e ogni altro soggetto autorizzato dal  Comando  generale  del
Corpo delle capitanerie di porto; 
    b) «assistente bagnante in  acque  interne  e  piscine»:  persona
addetta al servizio di salvataggio  e  primo  soccorso  abilitata  in
acque interne e piscine; 
    c) «assistente bagnante marittimo»: persona addetta  al  servizio
di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo  1996  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n.  85,
          Supplemento ordinario.