Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, si intende per: a) «soggetti autorizzati dallo Stato»: i soggetti in possesso di autorizzazione statale alla data di entrata in vigore del presente decreto e ogni altro soggetto autorizzato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) «assistente bagnante in acque interne e piscine»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine; c) «assistente bagnante marittimo»: persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.
Note all'art. 2: Il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, Supplemento ordinario.