Art. 3 
 
 
                      Formazione professionale 
 
  1.  L'attivita'  di  addestramento  e  formazione  per   assistente
bagnante in acque interne e piscine e' riservata a: 
    a) soggetti autorizzati dallo Stato; 
    b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e  ogni
altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano. 
  2.  L'attivita'  di  addestramento  e  formazione  per   assistente
bagnante marittimo e' riservata ai soggetti autorizzati dallo Stato.