Art. 3 Formazione professionale 1. L'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e' riservata a: a) soggetti autorizzati dallo Stato; b) scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 2. L'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo e' riservata ai soggetti autorizzati dallo Stato.