Art. 4 
 
 
      Requisiti e procedimento di rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Le persone fisiche e  le  persone  giuridiche  possono  ottenere
l'autorizzazione  per  svolgere  le  attivita'  di  addestramento   e
formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine  e  per
assistente bagnante marittimo. 
  2. La domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui
all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto,
e' sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante. 
  3. L'autorizzazione e' rilasciata al richiedente che deve possedere
i seguenti requisiti: 
    a) eta' minima di anni ventuno; 
    b) diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
    c) per i corsi di assistente bagnante in acque interne e piscine:
abilitazione all'esercizio della professione di  assistente  bagnante
in acque interne e piscine, rilasciata da almeno due anni; 
    d) per i corsi di  assistente  bagnante  marittimo:  abilitazione
all'esercizio della professione  di  assistente  bagnante  marittimo,
rilasciata da almeno due anni; 
    e)   non   essere   stato   dichiarato   delinquente    abituale,
professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stato
condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione; 
    f)  non  essere  stato  interdetto  o  inabilitato  o  dichiarato
fallito,  ovvero  non  avere  in  corso,  nei  propri  confronti,  un
procedimento per dichiarazione di fallimento; 
    g)   non   avere    subito    un    provvedimento    di    revoca
dell'autorizzazione all'attivita' di addestramento e  formazione  per
assistente bagnante nell'ultimo quinquennio; 
    h) adeguata capacita' finanziaria; 
    i) disponibilita' di locali in regola con le normative vigenti in
materia di sicurezza e igiene per la sede dell'attivita'; 
    l) avere la disponibilita'  di  una  unita'  da  diporto  a  remi
conforme alle disposizioni vigenti; 
    m) adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e  di  materiale
didattico per l'insegnamento teorico, ai sensi dell'allegato  II  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
    n) allenatori tecnici di nuoto e nuoto per salvamento in possesso
di abilitazione, in qualita' di istruttori; 
    o) medici di una  struttura  pubblica  dell'area  di  medicina  e
chirurgia  d'urgenza  o  dell'area  di   anestesia   e   rianimazione
appartenente ai servizi di emergenza  territoriale,  nonche'  di  una
figura  professionale  del  Dipartimento  di  prevenzione  e  sanita'
pubblica del servizio sanitario nazionale, in qualita' di istruttori. 
  4. Per le persone giuridiche,  i  requisiti  di  cui  al  comma  3,
lettere a), b), c), d), e), f), g) devono essere posseduti dal legale
rappresentante. Nel caso in cui  l'autorizzazione  e'  rilasciata  in
favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti  di
cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f)  e  g)  devono  essere
posseduti dal socio amministratore. 
  5. Nel caso in cui vi sono piu' soci amministratori di societa' non
aventi personalita' giuridica, i requisiti di cui al comma  4  devono
essere posseduti da ognuno di questi. 
  6.  La  domanda  per  svolgere  l'attivita'  di   addestramento   e
formazione per assistente bagnante in  acque  interne  e  piscine  e'
presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o
alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  7.  La  domanda  per  svolgere  l'attivita'  di   addestramento   e
formazione per assistente bagnante marittimo e' presentata al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto. 
  8. Gli Uffici riceventi verificano  le  condizioni  e  i  requisiti
previsti  per   il   rilascio   dell'autorizzazione.   In   caso   di
insufficienza o  assoluta  mancanza  dei  requisiti,  la  domanda  e'
dichiarata inammissibile. 
  9. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata  entro  novanta
giorni dalla  data  di  presentazione  della  domanda  da  parte  del
richiedente o del suo legale rappresentante e  ha  una  validita'  di
anni dieci dalla data di rilascio ed e' rinnovata ad istanza di parte
con il procedimento di cui al presente articolo. 
  10. Nel caso in cui sono accertate irregolarita' nello  svolgimento
dell'attivita' da parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  il
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o le Regioni  o
le Province autonome di Trento  e  Bolzano  intimano,  mediante  atto
formale, ad eliminare le irregolarita' entro un termine non inferiore
a quindici giorni. 
  11. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno  a  tre  mesi
quando: 
    a) il soggetto autorizzato non ottempera alle  disposizioni  date
dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  o  dalle
Regioni o dalle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  nonostante
l'atto di cui al comma 10; 
    b) il soggetto autorizzato utilizza per le lezioni personale  non
abilitato e non previsto dal presente decreto. 
  12. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui: 
    a) il soggetto autorizzato perde la  capacita'  finanziaria  e  i
requisiti morali; 
    b) il soggetto autorizzato perde la disponibilita' dei  locali  o
dell'unita' da diporto adibita alla  esercitazione  o  l'attrezzatura
tecnica e didattica; 
    c) sono stati adottati almeno due  provvedimenti  di  sospensione
nel quinquennio; 
    d) il soggetto autorizzato  non  ottempera  al  provvedimento  di
sospensione dell'attivita' di cui al comma 11. 
  13. Oltre che per i casi di  revoca  precedentemente  disciplinati,
l'autorizzazione   e'   ritirata    per    decesso    del    titolare
dell'autorizzazione, in mancanza  di  eredi  o  aventi  causa  o  per
espressa rinuncia degli aventi diritto.