Art. 4 Requisiti e procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. Le persone fisiche e le persone giuridiche possono ottenere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo. 2. La domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, e' sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante. 3. L'autorizzazione e' rilasciata al richiedente che deve possedere i seguenti requisiti: a) eta' minima di anni ventuno; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado; c) per i corsi di assistente bagnante in acque interne e piscine: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine, rilasciata da almeno due anni; d) per i corsi di assistente bagnante marittimo: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo, rilasciata da almeno due anni; e) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione; f) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; g) non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante nell'ultimo quinquennio; h) adeguata capacita' finanziaria; i) disponibilita' di locali in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene per la sede dell'attivita'; l) avere la disponibilita' di una unita' da diporto a remi conforme alle disposizioni vigenti; m) adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, ai sensi dell'allegato II che costituisce parte integrante del presente decreto; n) allenatori tecnici di nuoto e nuoto per salvamento in possesso di abilitazione, in qualita' di istruttori; o) medici di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, nonche' di una figura professionale del Dipartimento di prevenzione e sanita' pubblica del servizio sanitario nazionale, in qualita' di istruttori. 4. Per le persone giuridiche, i requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) devono essere posseduti dal legale rappresentante. Nel caso in cui l'autorizzazione e' rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere posseduti dal socio amministratore. 5. Nel caso in cui vi sono piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti da ognuno di questi. 6. La domanda per svolgere l'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e' presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano. 7. La domanda per svolgere l'attivita' di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo e' presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 8. Gli Uffici riceventi verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda e' dichiarata inammissibile. 9. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale rappresentante e ha una validita' di anni dieci dalla data di rilascio ed e' rinnovata ad istanza di parte con il procedimento di cui al presente articolo. 10. Nel caso in cui sono accertate irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano intimano, mediante atto formale, ad eliminare le irregolarita' entro un termine non inferiore a quindici giorni. 11. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) il soggetto autorizzato non ottempera alle disposizioni date dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto o dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonostante l'atto di cui al comma 10; b) il soggetto autorizzato utilizza per le lezioni personale non abilitato e non previsto dal presente decreto. 12. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui: a) il soggetto autorizzato perde la capacita' finanziaria e i requisiti morali; b) il soggetto autorizzato perde la disponibilita' dei locali o dell'unita' da diporto adibita alla esercitazione o l'attrezzatura tecnica e didattica; c) sono stati adottati almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio; d) il soggetto autorizzato non ottempera al provvedimento di sospensione dell'attivita' di cui al comma 11. 13. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione e' ritirata per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa o per espressa rinuncia degli aventi diritto.