Art. 5 Abilitazioni 1. Il Capo del compartimento marittimo competente rilascia l'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo. 2. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche nei laghi, previo superamento della prova pratica di voga per finalita' di salvamento di cui all'articolo 9, comma 3. 3. L'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi. 4. Le abilitazioni sono conseguite al termine di un corso di formazione professionale istituito dai soggetti di cui all'articolo 3 e con il superamento dell'esame di cui all'articolo 9.