Art. 5 
 
 
                            Abilitazioni 
 
  1.  Il  Capo  del  compartimento  marittimo   competente   rilascia
l'abilitazione  all'esercizio   della   professione   dell'assistente
bagnante in acque interne e piscine  e  l'abilitazione  all'esercizio
della professione di assistente bagnante marittimo. 
  2. L'abilitazione all'esercizio della  professione  dell'assistente
bagnante in  acque  interne  e  piscine  consente  di  esercitare  la
professione  di  assistente  bagnante   anche   nei   laghi,   previo
superamento della prova pratica di voga per finalita'  di  salvamento
di cui all'articolo 9, comma 3. 
  3. L'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  assistente
bagnante  marittimo  consente  di  esercitare   la   professione   di
assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi. 
  4. Le abilitazioni sono  conseguite  al  termine  di  un  corso  di
formazione professionale istituito dai soggetti di cui all'articolo 3
e con il superamento dell'esame di cui all'articolo 9.