Art. 6 Corsi di formazione professionale 1. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico. 2. L'impegno orario complessivo che deve essere riservato all'attivita' formativa del corso e' minimo di cento ore. Il corso e' suddiviso in un modulo teorico di venti ore, un modulo pratico di cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore presso piscine, centri di formazione o stabilimenti balneari. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e' diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo e' diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Il corso prevede prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, e' prevista una prova finale teorica e pratica. 4. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine prevede le seguenti materie: a) nozioni fondamentali in materia di responsabilita' dell'assistente bagnante; b) nozioni fondamentali in materia di sicurezza nelle acque interne e nelle piscine; c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare sulla base del programma di formazione riguardante l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la normativa vigente; d) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca; e) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua; f) tecniche specifiche di nuoto per finalita' di salvamento; g) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine; h) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione. 5. Il corso di formazione per assistente bagnante marittimo prevede le seguenti materie: a) nozioni fondamentali in materia di responsabilita' dell'assistente bagnante; b) nozioni fondamentali in materia di sicurezza balneare, con riferimento all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del circondario marittimo; c) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare; d) nozioni fondamentali sulle correnti marine; e) nozioni fondamentali sui fondali marini; f) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare sulla base del programma di formazione riguardante l'uso del defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la normativa vigente; g) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca; h) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua; i) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalita' di salvamento; l) nozioni fondamentali di tutela ambientale e sanitaria delle acque di balneazione, comprese le piscine; m) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la sicurezza degli ambienti acquatici di balneazione, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere presenti nelle acque di balneazione, gli eventi di interesse sanitario che possono verificarsi durante la stagione estiva, i comportamenti da adottare per prevenire esposizioni pericolose, l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione. 6. I corsi di formazione possono essere svolti in lingua francese e tedesca o in altra lingua parlata, secondo le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. 7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto approva i programmi dei corsi di formazione professionale presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvano i programmi dei corsi di formazione professionale presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). 9. La domanda per l'approvazione dei corsi di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine e' presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano. 10. La domanda per l'approvazione dei corsi di formazione professione per assistente bagnante marittimo e' presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 11. Gli Uffici riceventi verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda e' dichiarata inammissibile. 12. Il provvedimento di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 9 e 10 e' rilasciato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale rappresentante e ha una validita' di anni cinque dalla data di rilascio della stessa. 13. L'autorizzazione e' rinnovata ad istanza di parte con il procedimento di cui al presente articolo.