Art. 6 
 
 
                  Corsi di formazione professionale 
 
  1. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante  in
acque interne e  piscine  e  per  assistente  bagnante  marittimo  ha
l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di  metodi  e
contenuti  generali  orientati  all'acquisizione   delle   specifiche
conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico. 
  2.  L'impegno  orario  complessivo  che   deve   essere   riservato
all'attivita' formativa del corso e' minimo di cento ore. Il corso e'
suddiviso in un modulo teorico di venti ore,  un  modulo  pratico  di
cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore presso piscine, centri  di
formazione o stabilimenti balneari.  Il  tirocinio  per  il  rilascio
della abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  assistente
bagnante in acque interne e piscine e' diretto da soggetti che  hanno
conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui  all'articolo  5,
comma  2.  Il  tirocinio   per   il   rilascio   della   abilitazione
all'esercizio della professione di assistente bagnante  marittimo  e'
diretto  da  soggetti  che  hanno  conseguito  da  almeno  due   anni
l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 3. 
  3. Il corso prevede prove intermedie di verifica dell'apprendimento
delle conoscenze teoriche  e  pratiche.  Al  termine  del  corso,  e'
prevista una prova finale teorica e pratica. 
  4. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante  in
acque interne e piscine prevede le seguenti materie: 
    a)   nozioni   fondamentali   in   materia   di   responsabilita'
dell'assistente bagnante; 
    b) nozioni fondamentali  in  materia  di  sicurezza  nelle  acque
interne e nelle piscine; 
    c) tecniche di primo soccorso e di  rianimazione  cardiopolmonare
sulla  base  del  programma  di  formazione  riguardante  l'uso   del
defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la
normativa vigente; 
    d) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca; 
    e) tecniche di recupero di  soggetto  in  stato  di  pericolo  in
acqua; 
    f) tecniche specifiche di nuoto per finalita' di salvamento; 
    g) nozioni fondamentali di tutela ambientale  e  sanitaria  delle
acque di balneazione, comprese le piscine; 
    h) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per  la
sicurezza degli ambienti acquatici di  balneazione,  con  particolare
riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere
presenti  nelle  acque  di  balneazione,  gli  eventi  di   interesse
sanitario che possono  verificarsi  durante  la  stagione  estiva,  i
comportamenti  da  adottare  per  prevenire  esposizioni  pericolose,
l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione. 
  5. Il corso di formazione per assistente bagnante marittimo prevede
le seguenti materie: 
    a)   nozioni   fondamentali   in   materia   di   responsabilita'
dell'assistente bagnante; 
    b) nozioni fondamentali in materia  di  sicurezza  balneare,  con
riferimento  all'ordinanza  di  sicurezza  balneare  del   Capo   del
circondario marittimo; 
    c) nozioni fondamentali in materia di ricerca e soccorso in mare; 
    d) nozioni fondamentali sulle correnti marine; 
    e) nozioni fondamentali sui fondali marini; 
    f) tecniche di primo soccorso e di  rianimazione  cardiopolmonare
sulla  base  del  programma  di  formazione  riguardante  l'uso   del
defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero secondo la
normativa vigente; 
    g) nozioni di meteorologia e di tecnica marinaresca; 
    h) tecniche di recupero di  soggetto  in  stato  di  pericolo  in
acqua; 
    i) tecniche specifiche di  nuoto  e  di  voga  per  finalita'  di
salvamento; 
    l) nozioni fondamentali di tutela ambientale  e  sanitaria  delle
acque di balneazione, comprese le piscine; 
    m) linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' per  la
sicurezza degli ambienti acquatici di  balneazione,  con  particolare
riferimento alla conoscenza dei fattori di rischio che possono essere
presenti  nelle  acque  di  balneazione,  gli  eventi  di   interesse
sanitario che possono  verificarsi  durante  la  stagione  estiva,  i
comportamenti  da  adottare  per  prevenire  esposizioni  pericolose,
l'accesso all'informazione sulla qualita' delle acque di balneazione. 
  6. I corsi di formazione possono essere svolti in lingua francese e
tedesca o in altra lingua parlata, secondo le  norme  in  materia  di
tutela delle minoranze linguistiche. 
  7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto approva
i programmi dei corsi  di  formazione  professionale  presentati  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 
  8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  approvano
i programmi dei corsi  di  formazione  professionale  presentati  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). 
  9.  La  domanda  per  l'approvazione  dei   corsi   di   formazione
professionale per assistente bagnante in acque interne e  piscine  e'
presentata da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3  al  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto o alle Regioni  o  alle
Province autonome di Trento e Bolzano. 
  10.  La  domanda  per  l'approvazione  dei  corsi   di   formazione
professione per assistente bagnante marittimo e' presentata da  parte
dei soggetti di cui all'articolo 3  al  Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto. 
  11. Gli Uffici riceventi verificano le  condizioni  e  i  requisiti
previsti  per   il   rilascio   dell'autorizzazione.   In   caso   di
insufficienza o  assoluta  mancanza  dei  requisiti,  la  domanda  e'
dichiarata inammissibile. 
  12. Il provvedimento di approvazione dei corsi di formazione di cui
al comma 9 e 10 e' rilasciato entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda da parte del richiedente o del suo legale
rappresentante e ha una  validita'  di  anni  cinque  dalla  data  di
rilascio della stessa. 
  13. L'autorizzazione e'  rinnovata  ad  istanza  di  parte  con  il
procedimento di cui al presente articolo.