Art. 7 Requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale 1. Per essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 6 occorrono i seguenti requisiti: a) eta' compresa tra il diciottesimo e il cinquantesimo anno di eta'; b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione; c) possesso del certificato di idoneita' psicofisica allo svolgimento dell'attivita' di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni; d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
Note all'art. 7: Il decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982 e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, n. 63.