Art. 7 
 
 
    Requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale 
 
  1. Per essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo  6
occorrono i seguenti requisiti: 
    a) eta' compresa tra il diciottesimo e il cinquantesimo  anno  di
eta'; 
    b)   non   essere   stati   dichiarati   delinquenti    abituali,
professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione,  non  essere  stati
condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo  che
non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione; 
    c)  possesso  del  certificato  di  idoneita'  psicofisica   allo
svolgimento dell'attivita' di salvamento in acque interne, piscine  e
marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base  dei
requisiti previsti  dall'articolo  3,  allegato  I,  tabella  B,  del
decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio  1982,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale   del   5   marzo   1982,   e   successive
modificazioni; 
    d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in  possesso  del
diploma di scuola secondaria di primo grado. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il decreto del Ministro della sanita' del  18  febbraio
          1982 e' pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del  5  marzo
          1982, n. 63.