Art. 8 Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni 1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e di assistente bagnante marittimo presso le Capitanerie di porto e' costituita, con decreto del Capo del compartimento marittimo competente, una commissione composta da quattro membri: a) un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a tenente di vascello, con funzioni di presidente; b) un medico di una struttura pubblica dell'area di medicina e chirurgia d'urgenza o dell'area di anestesia e rianimazione appartenente ai servizi di emergenza territoriale, docente del corso; c) una figura professionale del Dipartimento di prevenzione e sanita' pubblica del servizio sanitario nazionale, docente del corso; d) un allenatore tecnico di nuoto e nuoto per salvamento in possesso di abilitazione, istruttore del corso. 2. Svolge le mansioni di segretario per la commissione un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3. 3. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 4. La commissione: a) provvede in merito all'ammissione dei candidati a sostenere l'esame di cui all'articolo 9, previa verifica per ogni candidato del possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di superamento della prova finale di cui all'articolo 6, rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 3; b) provvede alla pubblicazione sui siti istituzionali e all'affissione delle date di esame presso le Capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi competenti almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla fissazione della prima prova teorica.