Art. 8 
 
 
       Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni 
 
  1.  Per   il   rilascio   dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione di assistente bagnante in acque interne e  piscine  e  di
assistente bagnante marittimo  presso  le  Capitanerie  di  porto  e'
costituita,  con  decreto  del  Capo  del   compartimento   marittimo
competente, una commissione composta da quattro membri: 
    a) un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non
inferiore a tenente di vascello, con funzioni di presidente; 
    b) un medico di una struttura pubblica dell'area  di  medicina  e
chirurgia  d'urgenza  o  dell'area  di   anestesia   e   rianimazione
appartenente ai servizi di emergenza territoriale, docente del corso; 
    c) una figura professionale del  Dipartimento  di  prevenzione  e
sanita' pubblica del servizio sanitario nazionale, docente del corso; 
    d) un allenatore tecnico di  nuoto  e  nuoto  per  salvamento  in
possesso di abilitazione, istruttore del corso. 
  2.  Svolge  le  mansioni  di  segretario  per  la  commissione   un
rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 3. 
  3. Ai componenti della commissione di cui al comma 1  non  spettano
gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. La commissione: 
    a) provvede in merito all'ammissione dei  candidati  a  sostenere
l'esame di cui all'articolo 9, previa verifica per ogni candidato del
possesso di apposito certificato di regolare frequenza del corso e di
superamento della prova finale di cui all'articolo 6, rilasciato  dai
soggetti di cui all'articolo 3; 
    b)  provvede  alla  pubblicazione  sui   siti   istituzionali   e
all'affissione delle date di esame presso le Capitanerie di  porto  e
gli uffici circondariali marittimi  competenti  almeno  dieci  giorni
lavorativi antecedenti alla fissazione della prima prova teorica.