Art. 9 Esame per il rilascio delle abilitazioni 1. I soggetti interessati alle abilitazioni presentano alla commissione di esame domanda di iscrizione agli esami. 2. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente bagnante e' pubblico e consiste in una prova teorica orale e in una prova pratica davanti alla commissione. E' ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L'esame e' concluso con esito positivo, nel caso in cui il candidato ha superato entrambe le prove. 3. L'esame teorico orale accerta la conoscenza delle materie previste dall'articolo 6. La prova pratica accerta il possesso della capacita' e abilita' relative alle: a) tecniche specifiche di nuoto e di voga per finalita' di salvamento; b) tecniche di recupero di soggetto in stato di pericolo in acqua; c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare. 4. L'esame puo' essere svolto in lingua francese e tedesca o in altra lingua parlata, secondo le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche. 5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine non e' prevista la prova pratica di voga per finalita' di salvamento. 6. Per ciascuna sessione d'esame, la commissione predispone apposito verbale di cui all'allegato III, munito di numero progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame e' aperto, sia per l'esame teorico sia per la prova pratica, dall'appello nominale dei candidati. All'appello segue l'identificazione dei candidati presenti e la verbalizzazione dei candidati assenti. 7. L'esito delle prove di esame e' annotato dal segretario nel verbale di esame. Il verbale di esame, redatto in triplice esemplare, e' firmato dalla commissione. I verbali sono conservati presso la Capitaneria di porto. Il verbale di esame e' inviato alla Regione competente per territorio. 8. Il Capo del compartimento marittimo competente, ricevuto il verbale di esame di cui al comma 7, rilascia ai soggetti interessati le abilitazioni previste all'articolo 5, secondo le istruzioni predisposte dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.