Art. 9 
 
 
              Esame per il rilascio delle abilitazioni 
 
  1.  I  soggetti  interessati  alle  abilitazioni  presentano   alla
commissione di esame domanda di iscrizione agli esami. 
  2. L'esame per il conseguimento  delle  abilitazioni  all'esercizio
della professione di assistente bagnante e' pubblico  e  consiste  in
una  prova  teorica  orale  e  in  una  prova  pratica  davanti  alla
commissione. E' ammesso  alla  prova  pratica  il  candidato  che  ha
superato la prova teorica. L'esame e' concluso  con  esito  positivo,
nel caso in cui il candidato ha superato entrambe le prove. 
  3. L'esame  teorico  orale  accerta  la  conoscenza  delle  materie
previste dall'articolo 6. La prova pratica accerta il possesso  della
capacita' e abilita' relative alle: 
    a) tecniche specifiche di  nuoto  e  di  voga  per  finalita'  di
salvamento; 
    b) tecniche di recupero di  soggetto  in  stato  di  pericolo  in
acqua; 
    c) tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare. 
  4. L'esame puo' essere svolto in lingua francese  e  tedesca  o  in
altra lingua parlata, secondo le norme in  materia  di  tutela  delle
minoranze linguistiche. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5,  comma  2,  per  il
rilascio  dell'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
assistente bagnante in acque interne e piscine  non  e'  prevista  la
prova pratica di voga per finalita' di salvamento. 
  6.  Per  ciascuna  sessione  d'esame,  la  commissione   predispone
apposito  verbale  di  cui  all'allegato  III,   munito   di   numero
progressivo, inserendo l'elenco dei candidati. Il verbale di esame e'
aperto,  sia  per  l'esame  teorico  sia  per   la   prova   pratica,
dall'appello    nominale    dei    candidati.    All'appello    segue
l'identificazione dei candidati presenti  e  la  verbalizzazione  dei
candidati assenti. 
  7. L'esito delle prove di esame  e'  annotato  dal  segretario  nel
verbale di esame. Il verbale di esame, redatto in triplice esemplare,
e' firmato dalla commissione. I verbali  sono  conservati  presso  la
Capitaneria di porto. Il verbale di esame  e'  inviato  alla  Regione
competente per territorio. 
  8. Il Capo del  compartimento  marittimo  competente,  ricevuto  il
verbale di esame di cui al comma 7, rilascia ai soggetti  interessati
le  abilitazioni  previste  all'articolo  5,  secondo  le  istruzioni
predisposte dal Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto.