Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui
all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e
dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate
alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma
«Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica»
e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.