Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate  in
euro 6.174 annui a  decorrere  dall'anno  2016,  all'onere  derivante
dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in
euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro
195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per  l'anno  2020,  in  euro
326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022  e  in  euro
435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti  spese  di
cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37,  49  e  71  dell'Accordo,
pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno  2017,
a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione,
nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016,  di  euro  621.442  per
l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui agli articoli 12, 13  e  14  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi  del  comma  1
del  presente  articolo,  e   riferisce   in   merito   al   Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto
alla riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria
del maggior onere risultante dall'attivita'  di  monitoraggio,  delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi  la  natura  di  spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5,  lettere  b)  e  c),
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  destinate  alle  spese  di
missione nell'ambito del pertinente programma di spesa  e,  comunque,
della relativa  missione  del  Ministero  interessato.  Si  intendono
corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno,  di  un  ammontare
pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui  all'articolo  6,
commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo
22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui  all'articolo
1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. 
  4. Agli  oneri  eventualmente  derivanti  dall'istituzione  di  una
divisione  locale  italiana  secondo  l'articolo  37,  paragrafo   1,
dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  si  fa  fronte  con  apposito
provvedimento legislativo. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.