Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 
 
  1. All'articolo 4 del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti  al  territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o  in  precedenza
di un viaggio proveniente da o  diretto  verso  un  altro  Stato,  il
beneficio di cui al presente comma e'  attribuito  a  condizione  che
sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle  ritenute
alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente  personale  italiano  o
comunitario.»; 
    b) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
      «2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e  ro-ro  pax,  iscritte
nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche
a seguito o in precedenza di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto
verso un altro Stato, i benefici fiscali  di  cui  al  comma  2  sono
attribuiti  a  condizione  che  sulla  nave   sia   stato   imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti alla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
          si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai  soggetti  che
          esercitano l'attivita' produttiva  di  reddito  di  cui  al
          comma 2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in  misura
          corrispondente  all'imposta  sul  reddito   delle   persone
          fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
          autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato  sulle
          navi iscritte nel Registro  internazionale,  da  valere  ai
          fini del versamento delle ritenute alla  fonte  relative  a
          tali redditi. Detto credito non  concorre  alla  formazione
          del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
          della gestione commissariale del Fondo di cui  all'art.  6,
          comma 1. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax  iscritte
          nel registro internazionale adibite a traffici  commerciali
          tra   porti   appartenenti   al    territorio    nazionale,
          continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
          un viaggio proveniente da o diretto verso un  altro  Stato,
          il beneficio di cui  al  presente  comma  e'  attribuito  a
          condizione che sulla nave nel periodo cui si  riferisce  il
          versamento delle ritenute alla fonte  sia  stato  imbarcato
          esclusivamente personale italiano o comunitario. 
              2. A partire dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  1°
          gennaio 1998, il reddito  derivante  dall'utilizzazione  di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura  pari  al  20  per  cento  a  formare   il   reddito
          complessivo assoggettabile all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte  sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il
          relativo  onere  e'   posto   a   carico   della   gestione
          commissariale del Fondo di  cui  all'art.  6  del  presente
          decreto. 
              2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma  2,  pari  a
          lire 15,5 miliardi per il  1998  e  lire  10,5  miliardi  a
          decorrere dal 1999,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1998-2000, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica per l'anno finanziario 1998,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e  gli  altri
          fondi formati con utili che non  concorrono  a  formare  il
          reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, secondo i  criteri  previsti  per  i
          proventi di cui al numero 1) dello stesso comma. 
              2-quater. Per le navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax,
          iscritte nel registro internazionale,  adibite  a  traffici
          commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale,
          continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
          un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i
          benefici fiscali di  cui  al  comma  2  sono  attribuiti  a
          condizione   che   sulla   nave   sia    stato    imbarcato
          esclusivamente personale italiano o comunitario.».