Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma e' attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.»; b) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: «2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».
Note all'art. 4: Per i riferimenti alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma e' attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario. 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto. 2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma. 2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.».