Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 
 
  1. All'articolo 6 del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Per le navi traghetto ro-ro  e  ro-ro  pax  iscritte  nel
registro internazionale adibite  a  traffici  commerciali  tra  porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare,  anche
a seguito o in precedenza di un  viaggio  proveniente  da  o  diretto
verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica  a
condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento
delle  ritenute  alla  fonte,  sia  stato  imbarcato   esclusivamente
personale italiano o comunitario.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Per i riferimenti alla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
          si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   6   del   citato
          decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dal
          presente decreto: 
                «Art.  6  (Sgravi  contributivi).   -   1.   Per   la
          salvaguardia  dell'occupazione  della  gente  di  mare,   a
          decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il
          personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice
          della  navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte   nel
          Registro internazionale  di  cui  all'art.  1,  nonche'  lo
          stesso personale suindicato sono esonerati  dal  versamento
          dei contributi previdenziali ed  assistenziali  dovuti  per
          legge (22). Il relativo onere e' a  carico  della  gestione
          commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori portuali in  liquidazione  di  cui  all'art.  1,
          comma  1,  del  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1990,
          n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 
              1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte
          nel registro internazionale adibite a traffici  commerciali
          tra   porti   appartenenti   al    territorio    nazionale,
          continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
          un viaggio proveniente da o diretto verso un  altro  Stato,
          la disposizione di cui al comma 1 si applica  a  condizione
          che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il  versamento
          delle   ritenute   alla   fonte,   sia   stato    imbarcato
          esclusivamente personale italiano o comunitario. 
              2. Il contributo di  cui  all'art.  1,  comma  20,  del
          decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  535  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  647,  e'
          prorogato,  per  l'anno  1997,  a  favore   delle   imprese
          armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
          comma 4,  del  decreto-legge  13  luglio  1995,  n.  287  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1995,
          n. 343. 
              3. Il contributo di cui al comma 2 si  somma  a  quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge. I benefici medesimi, complessivamente,  non  possono
          superare per ciascuna nave il  massimale  fissato  su  base
          annua dall'art. 1 del decreto-legge  18  ottobre  1990,  n.
          296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990,  n.  383.  Ai
          fini dell'erogazione del presente beneficio va  assunto  il
          valore medio di  cambio  attribuito  alla  moneta  italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».