Art. 7 
 
Ambito di operativita'  dell'opzione  di  cui  all'articolo  155  del
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
  1. L'opzione di cui all'articolo 155,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' efficace
per le navi traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
internazionale adibite a traffici commerciali tra porti  appartenenti
al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi  a
seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto  verso
un  altro  Stato,  sulle  navi,  che  non  imbarcano   esclusivamente
personale italiano o comunitario. 
  2. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile  dell'armatore  in
riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui  al  comma
1. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              Per il testo dell'art. 155 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.