Art. 8 
 
 
      Disposizioni in materia di tariffa dei diritti consolari 
                      relativi alla navigazione 
 
  1. A  decorrere  dal  primo  giorno  del  secondo  mese  successivo
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo,  all'articolo
1, comma 621,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (legge  di
stabilita' 2016), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera  d)  le  parole:  «39,»  sono  soppresse  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e i diritti di cui  all'articolo  55
sono fissati in euro 25.»; 
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati  in  euro
50.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  621,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2016), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto  a  decorrere  dal  primo  giorno  del
          secondo mese successivo all'entrata in vigore dello stesso: 
                «621.  Alla  tabella   dei   diritti   consolari   da
          riscuotere dagli uffici diplomatici e  consolari,  allegata
          al  decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) gli  importi  dei  diritti  fissi  di  cui  alle
          sezioni I, IV e  VII,  eccetto  quello  previsto  dall'art.
          7-bis, sono aumentati del 20 per cento  con  arrotondamento
          all'importo intero superiore; 
                  b) gli  importi  dei  diritti  fissi  di  cui  alle
          sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40  per  cento
          con arrotondamento all'importo intero superiore; 
              c) alla sezione III, all'art. 29 e' aggiunta, in  fine,
          la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per  motivi  di
          studio: euro 50; 
              d) alla sezione VI  gli  articoli  41,  43  e  52  sono
          abrogati e i diritti di cui all'art.  55  sono  fissati  in
          euro 25; 
              d-bis) i diritti di cui all'art.  74  sono  fissati  in
          euro 50. 
              (Omissis).».