Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  18  aprile
2006, n. 171, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) l'adozione, previo parere vincolante  della  Banca  d'Italia  a
fini  di  vigilanza,  dei  provvedimenti  relativi   alle   modifiche
statutarie, ivi comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni
e scissioni;». 
  2. Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Meccanismo di vigilanza unico).  -  1.  Le  competenze
delle regioni di cui al presente decreto sono esercitate  nei  limiti
derivanti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle  relative  misure
di esecuzione e in armonia con tali disposizioni.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma   3,   del   decreto
          legislativo  18  aprile  2006,  n.  171  (Ricognizione  dei
          principi fondamentali in materia  di  casse  di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale,
          enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale),
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3.  (Principi  fondamentali).  -  1.  Le  regioni
          esercitano la potesta' legislativa concorrente  in  materia
          di  banche  a  carattere  regionale  nel   rispetto   della
          Costituzione,  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
          comunitario,  nonche'  dalle   norme   e   dagli   obblighi
          internazionali  e  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          individuati dal presente decreto. 
              2. Costituiscono principi fondamentali le  disposizioni
          contenute nell'art. 159 del testo unico delle  disposizioni
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              3. In applicazione di quanto previsto al  comma  2,  la
          legge regionale puo', in particolare, disciplinare: 
                a) l'istituzione di un albo delle banche a  carattere
          regionale; 
                b) l'adozione, previo parere vincolante  della  Banca
          d'Italia a fini di vigilanza,  dei  provvedimenti  relativi
          alle modifiche statutarie, ivi comprese  quelle  dipendenti
          da trasformazioni, fusioni e scissioni; 
                c)  le  modalita'  di  verifica  dei   requisiti   di
          esperienza e onorabilita' degli esponenti aziendali.».