Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ogni
riferimento alla Banca d'Italia quale autorita' di vigilanza, nonche'
ogni riferimento alle autorita' preposte alla  vigilanza  sugli  enti
creditizi degli altri Stati membri dell'Unione  europea,  si  intende
effettuato all'autorita' competente per la  vigilanza  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di  esecuzione.
Per banche o enti creditizi autorizzati in Italia si intendono quelli
con sede legale in Italia autorizzati dalla Banca centrale europea o,
prima del 4 novembre 2014, dalla Banca d'Italia e  le  succursali  in
Italia di banche extracomunitarie. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  del  regolamento  n.
          1024/2013, si veda nelle note alle premesse.