Art. 3 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla Banca d'Italia quale autorita' di vigilanza, nonche' ogni riferimento alle autorita' preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato all'autorita' competente per la vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione. Per banche o enti creditizi autorizzati in Italia si intendono quelli con sede legale in Italia autorizzati dalla Banca centrale europea o, prima del 4 novembre 2014, dalla Banca d'Italia e le succursali in Italia di banche extracomunitarie.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi del regolamento n. 1024/2013, si veda nelle note alle premesse.