Art. 4 
 
 
Semplificazione di  regimi  amministrativi  in  materia  di  pubblica
                              sicurezza 
 
  1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  recante  «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito  dal  seguente:
«L'installazione di impianti provvisori elettrici  per  straordinarie
illuminazioni pubbliche in occasione di festivita' civili o religiose
o in qualsiasi altra  contingenza  e'  soggetta  a  comunicazione  da
trasmettere al Comune corredata dalla certificazione  di  conformita'
degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»; 
    b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato; 
    c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole  «inferiore
a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,». 
  2. Per  le  attivita'  sottoposte  ad  autorizzazione  di  pubblica
sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove  l'allegata
tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce  anche  gli
effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.