Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai sistemi di bigliettazione elettronica di nuova realizzazione, nonche' ai sistemi gia' esistenti e ai relativi sotto sistemi e apparati in caso di modifiche o ampliamenti strutturali degli stessi. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i sistemi di bigliettazione elettronica gia' esistenti e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, risultino gia' avviate le procedure di affidamento per la fornitura dei relativi sottosistemi o apparati. 3. Sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i sistemi di bigliettazione elettronica delle aziende operanti nelle regioni e provincie autonome per cui siano gia' state definite delle direttive tecniche ed i mezzi attrezzati abbiano superato il 50% della flotta necessaria per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni e delle provincie autonome.