Art. 3 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si  applica  ai  sistemi  di  bigliettazione
elettronica di nuova realizzazione, nonche' ai sistemi gia' esistenti
e ai relativi sotto  sistemi  e  apparati  in  caso  di  modifiche  o
ampliamenti strutturali degli stessi. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i sistemi di
bigliettazione elettronica gia' esistenti e quelli per i quali,  alla
data di entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto,  risultino  gia'
avviate le procedure di affidamento per  la  fornitura  dei  relativi
sottosistemi o apparati. 
  3. Sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente  decreto  i
sistemi di bigliettazione elettronica delle  aziende  operanti  nelle
regioni e provincie autonome per cui siano gia' state definite  delle
direttive tecniche ed i mezzi  attrezzati  abbiano  superato  il  50%
della flotta necessaria per lo svolgimento dei servizi  di  trasporto
pubblico  locale  di  competenza  delle  regioni  e  delle  provincie
autonome.