Art. 5 
 
 
           Comunicazioni all'utenza tramite sito internet 
 
  1. Le aziende di trasporto pubblico locale  pubblicano  sui  propri
siti  internet,  con  formato  dati  di   tipo   aperto,   ai   sensi
dell'articolo 68  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
l'elenco dei titoli di viaggio interoperabili e dei titoli di viaggio
integrati  resi  disponibili,  le  relative  modalita'  e  punti   di
acquisto, nonche' la descrizione e gli orari della rete e dei servizi
offerti, anche in forma integrata. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 68 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le
          pubbliche    amministrazioni     acquisiscono     programmi
          informatici o parti di essi nel rispetto  dei  principi  di
          economicita' e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,
          riuso  e  neutralita'  tecnologica,  a   seguito   di   una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
                a)  software  sviluppato  per  conto  della  pubblica
          amministrazione; 
                b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
                c) software libero o a codice sorgente aperto; 
                d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
                e) software di tipo proprietario mediante  ricorso  a
          licenza d'uso; 
                f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              1-bis. A tal fine, le pubbliche  amministrazioni  prima
          di procedere all'acquisto, secondo le procedure di  cui  al
          codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
          effettuano  una  valutazione  comparativa   delle   diverse
          soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: 
                a) costo complessivo del programma o soluzione  quale
          costo di acquisto, di implementazione,  di  mantenimento  e
          supporto; 
                b) livello di  utilizzo  di  formati  di  dati  e  di
          interfacce di tipo aperto nonche' di standard in  grado  di
          assicurare   l'interoperabilita'    e    la    cooperazione
          applicativa  tra  i  diversi  sistemi   informatici   della
          pubblica amministrazione; 
                c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di
          sicurezza,  conformita'  alla  normativa  in   materia   di
          protezione dei dati personali, livelli di  servizio  tenuto
          conto della tipologia di software acquisito. 
              1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di   tipo
          tecnico ed economico, secondo i criteri  di  cui  al  comma
          1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
          soluzioni  gia'  disponibili  all'interno  della   pubblica
          amministrazione, o a software liberi o  a  codici  sorgente
          aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
          l'acquisizione   di   programmi   informatici    di    tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'AgID. 
              2. 
              2-bis. 
              3. Agli effetti del presente Codice si intende per: 
                a) formato dei dati di tipo  aperto,  un  formato  di
          dati reso pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro
          rispetto  agli  strumenti  tecnologici  necessari  per   la
          fruizione dei dati stessi; 
                b) dati di tipo aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
                  1)  sono  disponibili  secondo  i  termini  di  una
          licenza che ne permetta l'utilizzo da  parte  di  chiunque,
          anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
                  2)  sono  accessibili  attraverso   le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
                  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso
          le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione,  salvo  i  casi  previsti
          dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
          e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
          medesimo articolo (418). 
              4.».