Art. 6 Adeguamento della normativa di trasporto 1. Le aziende di trasporto pubblico locale, ovvero le autorita' competenti a livello locale laddove presenti, adeguano le condizioni di servizio passeggeri, ivi inclusi il contratto di trasporto e le carte dei servizi, al fine di tenere conto delle disposizioni di cui al presente decreto e degli indirizzi delle competenti autorita' regionali.