Art. 6 
 
 
              Adeguamento della normativa di trasporto 
 
  1. Le aziende di trasporto pubblico  locale,  ovvero  le  autorita'
competenti a livello locale laddove presenti, adeguano le  condizioni
di servizio passeggeri, ivi inclusi il contratto di  trasporto  e  le
carte dei servizi, al fine di tenere conto delle disposizioni di  cui
al presente decreto e  degli  indirizzi  delle  competenti  autorita'
regionali.