Art. 7 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  I  dati  acquisiti  attraverso  i  sistemi  di   bigliettazione
elettronica, realizzati ai sensi del presente decreto,  costituiscono
fonte   prioritaria   per   il   popolamento   della    banca    dati
dell'Osservatorio nazionale sulle politiche per il trasporto pubblico
locale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge  4
dicembre 2007, n. 244. L'Osservatorio tratta e gestisce  i  dati  con
adeguate garanzie  di  tutela  e  di  privacy  dei  dati  commerciali
sensibili, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. Ai fini del monitoraggio delle  iniziative  adottate  a  seguito
dell'emanazione  del  presente  decreto,  le  aziende  di   trasporto
pubblico  locale,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  comunicano
informazioni in merito all'esistenza  di  sistemi  di  bigliettazione
elettronica  adottati  in  conformita'  al  presente  decreto  ed  ai
benefici conseguiti all'Osservatorio nazionale sulle politiche per il
trasporto pubblico locale, il quale provvedera' a  renderli  pubblici
sul proprio sito internet entro sessanta giorni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  300,  della
          legge  4  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008)": 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali). - (Omissis). 
              300. E' istituito presso  il  Ministero  dei  trasporti
          l'Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del  trasporto
          pubblico  locale,  cui  partecipano  i  rappresentanti  dei
          Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al
          fine di creare una banca  dati  e  un  sistema  informativo
          pubblico correlati a quelli regionali e  di  assicurare  la
          verifica dell'andamento del settore e del completamento del
          processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio
          e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.  Con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali  e
          le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, sono definiti i  criteri  e  le
          modalita'  di  monitoraggio  delle  risorse  destinate   al
          settore  e  dei  relativi  servizi,  ivi  comprese   quelle
          relative  agli  enti  locali,  nonche'  le   modalita'   di
          funzionamento  dell'Osservatorio.  L'Osservatorio  presenta
          annualmente  alle  Camere  un  rapporto  sullo  stato   del
          trasporto pubblico locale. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali».