Art. 2 Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione 1. Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dalla presente legge, secondo i seguenti criteri: a) modificare l'articolo 110 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sostituendo il riferimento alla prestazione della cauzione con quello alla stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge; b) modificare l'articolo 111 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 prevedendo che la nomina dell'aspirante pilota a pilota effettivo sia sospesa fino all'avvenuto deposito del contratto di assicurazione, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, presso la sede della corporazione dei piloti, da eseguirsi, a pena di decadenza, entro un mese dalla comunicazione dell'esito favorevole della prova di idoneita' di cui all'articolo 108 del medesimo regolamento; c) modificare l'articolo 119 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sopprimendo il riferimento alla cauzione; d) introdurre le disposizioni necessarie per disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidita' o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.
Note all'art. 2: - L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima) e' il seguente: «Art. 110 (Cauzione e comproprieta' dei piloti effettivi). - I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi. L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione. Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprieta' dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.». - L'art. 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e' il seguente: «Art. 111 (Sospensione e decadenza della nomina). - La nomina dell'aspirante pilota a effettivo e' sospesa fino alla prestazione della cauzione. Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed e' definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento. L'aspirante pilota nominato effettivo dovra' altresi' provvedere al pagamento del valore della quota di comproprieta', entro un periodo di tempo non superiore ai due anni. Fino a che il pilota non avra' provveduto al pagamento della sua quota di comproprieta' non avra' diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120. Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito e' cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento». - L'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e' il seguente: «Art. 119 (Rimborso della quota e restituzione della cauzione). - Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprieta' sui beni destinati al servizio della corporazione. Il valore della quota, al momento della cancellazione, e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione».