Art. 2 
 
           Disposizioni per l'adeguamento del regolamento 
            per l'esecuzione del codice della navigazione 
 
  1. Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del  regolamento
per  l'esecuzione   del   codice   della   navigazione   (navigazione
marittima), di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328,  a  quanto  stabilito  dalla  presente  legge,
secondo i seguenti criteri: 
  a) modificare l'articolo 110  del  citato  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del  1952  sostituendo
il riferimento  alla  prestazione  della  cauzione  con  quello  alla
stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 94
del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1,  comma
3, della presente legge; 
  b) modificare l'articolo 111  del  citato  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328  del  1952  prevedendo
che la nomina dell'aspirante pilota a pilota  effettivo  sia  sospesa
fino all'avvenuto deposito del contratto di assicurazione,  stipulato
ai  sensi  dell'articolo  94  del  codice  della  navigazione,   come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, presso  la
sede  della  corporazione  dei  piloti,  da  eseguirsi,  a  pena   di
decadenza, entro un mese dalla  comunicazione  dell'esito  favorevole
della prova  di  idoneita'  di  cui  all'articolo  108  del  medesimo
regolamento; 
  c) modificare l'articolo 119  del  citato  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del  1952  sopprimendo
il riferimento alla cauzione; 
  d)  introdurre  le   disposizioni   necessarie   per   disciplinare
l'adempimento dell'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 94
del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1,  comma
3, della  presente  legge,  e  le  conseguenze  amministrative  della
mancanza,  dell'invalidita'  o  dell'insufficienza  della  prescritta
copertura assicurativa. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  L'art.  110  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15  febbraio  1952,  n.  328  (Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -
          Navigazione marittima) e' il seguente: 
              «Art.  110  (Cauzione  e   comproprieta'   dei   piloti
          effettivi). -  I  piloti  effettivi  devono  provvedere  la
          corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri
          beni  eventualmente  indicati  dai  regolamenti  locali  di
          pilotaggio e devono prestare anche in titoli di  Stato,  la
          cauzione prevista dai regolamenti stessi. 
              L'aspirante  pilota  nominato   effettivo,   oltre   al
          versamento della cauzione, e'  tenuto  a  partecipare  alla
          proprieta' delle navi  e  degli  altri  beni  destinati  al
          servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una
          somma equivalente al valore, al momento  della  nomina,  di
          una quota di comproprieta' dei beni  predetti,  determinata
          in base al numero dei piloti effettivi. 
              Il valore della  quota,  al  momento  della  nomina  ad
          effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato  in  caso  di
          disaccordo, mediante perizia  da  eseguire  a  spese  della
          corporazione. 
              Per gli  atti  di  disposizione  relativi  ai  beni  di
          comproprieta' dei piloti effettivi, oltre  al  consenso  di
          tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione  del
          capo del compartimento.». 
              - L'art. 111 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e' il seguente: 
              «Art. 111 (Sospensione e decadenza della nomina). -  La
          nomina dell'aspirante pilota a effettivo  e'  sospesa  fino
          alla prestazione della cauzione. 
              Egli decade dal diritto  alla  nomina  se  non  adempie
          all'onere  predetto  entro  un  mese  dalla   comunicazione
          prevista  dal   settimo   comma   dell'art.   108   ed   e'
          definitivamente esonerato dal  servizio  con  provvedimento
          del capo del compartimento. 
              L'aspirante pilota nominato effettivo  dovra'  altresi'
          provvedere  al  pagamento  del  valore   della   quota   di
          comproprieta', entro un periodo di tempo non  superiore  ai
          due anni. 
              Fino a che il pilota non avra' provveduto al  pagamento
          della sua quota  di  comproprieta'  non  avra'  diritto  al
          corrispettivo per il godimento dei  mezzi  nautici  di  cui
          all'art. 120. 
              Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito e'
          cancellato dal registro  con  provvedimento  del  capo  del
          compartimento». 
              - L'art. 119 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e' il seguente: 
              «Art. 119 (Rimborso della quota  e  restituzione  della
          cauzione). - Il pilota effettivo cancellato  per  qualsiasi
          motivo dal registro  ha  diritto  alla  restituzione  della
          somma versata per cauzione ed al rimborso  del  valore,  al
          momento della cancellazione, della sua quota di  proprieta'
          sui beni destinati al servizio della corporazione. 
              Il valore della quota, al momento della  cancellazione,
          e' accertato, in caso di disaccordo,  mediante  perizia  da
          eseguirsi a spese della corporazione».