Art. 2
Disposizioni per l'adeguamento del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione
1. Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dalla presente legge,
secondo i seguenti criteri:
a) modificare l'articolo 110 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sostituendo
il riferimento alla prestazione della cauzione con quello alla
stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 94
del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma
3, della presente legge;
b) modificare l'articolo 111 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 prevedendo
che la nomina dell'aspirante pilota a pilota effettivo sia sospesa
fino all'avvenuto deposito del contratto di assicurazione, stipulato
ai sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, presso la
sede della corporazione dei piloti, da eseguirsi, a pena di
decadenza, entro un mese dalla comunicazione dell'esito favorevole
della prova di idoneita' di cui all'articolo 108 del medesimo
regolamento;
c) modificare l'articolo 119 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sopprimendo
il riferimento alla cauzione;
d) introdurre le disposizioni necessarie per disciplinare
l'adempimento dell'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 94
del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma
3, della presente legge, e le conseguenze amministrative della
mancanza, dell'invalidita' o dell'insufficienza della prescritta
copertura assicurativa.
Note all'art. 2:
- L'art. 110 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -
Navigazione marittima) e' il seguente:
«Art. 110 (Cauzione e comproprieta' dei piloti
effettivi). - I piloti effettivi devono provvedere la
corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri
beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di
pilotaggio e devono prestare anche in titoli di Stato, la
cauzione prevista dai regolamenti stessi.
L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al
versamento della cauzione, e' tenuto a partecipare alla
proprieta' delle navi e degli altri beni destinati al
servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una
somma equivalente al valore, al momento della nomina, di
una quota di comproprieta' dei beni predetti, determinata
in base al numero dei piloti effettivi.
Il valore della quota, al momento della nomina ad
effettivo dell'aspirante pilota, e' accertato in caso di
disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della
corporazione.
Per gli atti di disposizione relativi ai beni di
comproprieta' dei piloti effettivi, oltre al consenso di
tutti i comproprietari, e' necessaria l'autorizzazione del
capo del compartimento.».
- L'art. 111 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e' il seguente:
«Art. 111 (Sospensione e decadenza della nomina). - La
nomina dell'aspirante pilota a effettivo e' sospesa fino
alla prestazione della cauzione.
Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie
all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione
prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed e'
definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento
del capo del compartimento.
L'aspirante pilota nominato effettivo dovra' altresi'
provvedere al pagamento del valore della quota di
comproprieta', entro un periodo di tempo non superiore ai
due anni.
Fino a che il pilota non avra' provveduto al pagamento
della sua quota di comproprieta' non avra' diritto al
corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui
all'art. 120.
Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito e'
cancellato dal registro con provvedimento del capo del
compartimento».
- L'art. 119 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e' il seguente:
«Art. 119 (Rimborso della quota e restituzione della
cauzione). - Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi
motivo dal registro ha diritto alla restituzione della
somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al
momento della cancellazione, della sua quota di proprieta'
sui beni destinati al servizio della corporazione.
Il valore della quota, al momento della cancellazione,
e' accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da
eseguirsi a spese della corporazione».