Art. 3
Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici
1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici e'
stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita' marittima,
d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita, sentite le
associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di
necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima, sentita l'autorita'
portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il regime di
obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici per un periodo non
superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta»;
b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di
cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di
transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio
presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e
passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri,
navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in
qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni
alle difese foranee».
2. E' fatta salva la validita' dei provvedimenti disciplinanti
l'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis
dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal
comma 1 del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° dicembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3:
- L'art. 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994,
84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita'
marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita,
sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.
In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima,
sentita l'autorita' portuale ove istituita, puo'
temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei
servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a
trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sulla base di un'istruttoria condotta
congiuntamente dal comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle
Autorita' di sistema portuali, dei soggetti erogatori dei
servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorita' di sistema portuale
la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al
comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di
intesa con l'Autorita' di sistema portuale. In difetto di
intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi
tecnico-nautici di cui al comma 1.bis, per porti o per
altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si
intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e
passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
di specchi acquei esterni alle difese foranee.».