Art. 3 
 
         Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici 
 
  1. All'articolo 14  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  «L'obbligatorieta'  dei  servizi  tecnico-nautici  e'
stabilita   e   disciplinata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita' marittima,
d'intesa  con  l'autorita'  portuale  ove   istituita,   sentite   le
associazioni  di  categoria  nazionali  interessate.   In   caso   di
necessita' e di urgenza, l'autorita' marittima,  sentita  l'autorita'
portuale ove istituita, puo' temporaneamente modificare il regime  di
obbligatorieta'  dei  servizi  tecnico-nautici  per  un  periodo  non
superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta»; 
  b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
  «1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di
cui al comma 1-bis, per porti o  per  altri  luoghi  d'approdo  o  di
transito delle navi si  intendono  anche  le  strutture  di  ormeggio
presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e
passeggeri, come banchine, moli, pontili,  piattaforme,  boe,  torri,
navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco,  in
qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni
alle difese foranee». 
  2. E' fatta salva  la  validita'  dei  provvedimenti  disciplinanti
l'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma  1-bis
dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1° dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                         dei ministri                 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - L'art. 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio  1994,
          84 (Riordino della legislazione in materia portuale),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «1-bis.  I  servizi  tecnico-nautici   di   pilotaggio,
          rimorchio,  ormeggio  e  battellaggio   sono   servizi   di
          interesse generale atti a garantire  nei  porti,  ove  essi
          sono  istituiti,   la   sicurezza   della   navigazione   e
          dell'approdo. L'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici
          e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'autorita'
          marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita,
          sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.
          In caso di necessita' e di urgenza, l'autorita'  marittima,
          sentita   l'autorita'   portuale   ove   istituita,    puo'
          temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta' dei
          servizi tecnico-nautici per  un  periodo  non  superiore  a
          trenta giorni, prorogabili una sola volta. I  criteri  e  i
          meccanismi di  formazione  delle  tariffe  dei  servizi  di
          pilotaggio,  rimorchio,  ormeggio   e   battellaggio   sono
          stabiliti  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti   sulla   base   di    un'istruttoria    condotta
          congiuntamente  dal  comando  generale  del   Corpo   delle
          capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie  delle
          Autorita' di sistema portuali, dei soggetti  erogatori  dei
          servizi e dell'utenza portuale. 
              1-ter. Nei porti sede di Autorita' di sistema  portuale
          la disciplina e l'organizzazione  dei  servizi  di  cui  al
          comma 1-bis  sono  stabilite  dall'Autorita'  marittima  di
          intesa con l'Autorita' di sistema portuale. In  difetto  di
          intesa provvede il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              1-quater.  Ai  fini  della  prestazione   dei   servizi
          tecnico-nautici di cui al comma  1.bis,  per  porti  o  per
          altri  luoghi  d'approdo  o  di  transito  delle  navi   si
          intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si
          svolgono  operazioni  di  imbarco  o  sbarco  di  merci   e
          passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
          torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti
          di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito
          di specchi acquei esterni alle difese foranee.».