Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e dei programmi «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e «Diritto allo studio nell'istruzione universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici», del programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» e del programma «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; del programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.