Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15
e da quota parte  delle  spese  di  cui  agli  articoli  5,  6  e  13
dell'Accordo di cui all'articolo  1,  valutati  in  euro  33.840  per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da  quota
parte delle spese di cui  agli  articoli  5,  6  e  13  del  medesimo
Accordo, pari a euro 443.500 annui a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli  5,  6,
8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  il  Ministro  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  provvedono  al
monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese  rimodulabili
ai sensi dell'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di  missione  nell'ambito
del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata»
della missione «Ricerca e innovazione» e dei  programmi  «Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e «Diritto allo
studio  nell'istruzione  universitaria»  della  missione  «Istruzione
universitaria  e  formazione  post-universitaria»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni  e
attivita'  culturali  e  paesaggistici»,  del  programma  «Tutela   e
valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno  del  libro  e
dell'editoria» della missione «Tutela e  valorizzazione  dei  beni  e
attivita'  culturali  e  paesaggistici»,  del  programma  «Tutela   e
valorizzazione  dei  beni  archivistici»  della  missione  «Tutela  e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e  paesaggistici»,  del
programma «Tutela dei beni archeologici»  della  missione  «Tutela  e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» e  del
programma «Valorizzazione del patrimonio  culturale  e  coordinamento
del sistema museale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni
e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo;  del
programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia  in
Europa e nel mondo» dello stato di  previsione  del  Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.  Si   intende
corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno,  di  un  ammontare
pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo  6,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.