La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge reca norme per il  sostegno  e  la  promozione
della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.),
quale coltura in grado di  contribuire  alla  riduzione  dell'impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del  consumo  dei  suoli  e
della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche'  come
coltura  da  impiegare   quale   possibile   sostituto   di   colture
eccedentarie e come coltura da rotazione. 
  2. La presente legge si applica alle coltivazioni di  canapa  delle
varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune  delle  varieta'  delle
specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della  direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non  rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
  3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura  della  canapa
finalizzata: 
    a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
    b)  all'incentivazione  dell'impiego  e  del  consumo  finale  di
semilavorati  di  canapa  provenienti  da  filiere   prioritariamente
locali; 
    c)  allo  sviluppo  di   filiere   territoriali   integrate   che
valorizzino i risultati della  ricerca  e  perseguano  l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale; 
    d)  alla  produzione  di  alimenti,  cosmetici,   materie   prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di  diversi
settori; 
    e) alla realizzazione di opere  di  bioingegneria,  bonifica  dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  direttiva
          2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno  2002  relativa  al
          catalogo comune  delle  varieta'  delle  specie  di  piante
          agricole, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 20 luglio 2002, n. L 193: 
              «Art. 17. -  Conformemente  alle  informazioni  fornite
          dagli Stati membri e via via che  esse  le  pervengono,  la
          Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee, serie  C,  sotto  la  designazione
          "Catalogo comune delle  varieta'  delle  specie  di  piante
          agricole", tutte le varieta' le cui sementi e materiali  di
          moltiplicazione, ai sensi dell'art. 16, non  sono  soggetti
          ad alcuna restrizione  di  commercializzazione  per  quanto
          concerne la varieta' nonche' le indicazioni di cui all'art.
          9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai  responsabili
          della selezione conservatrice. La pubblicazione indica  gli
          Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione  in
          base all'art. 16, paragrafo 2, o in base all'art. 18. 
              Tale pubblicazione comprende le varieta' per  le  quali
          si applica un periodo transitorio  a  norma  dell'art.  15,
          paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la  durata
          del periodo transitorio e, se del caso,  gli  Stati  membri
          nei quali quest'ultimo non e' previsto. 
              La  pubblicazione  indica   chiaramente   le   varieta'
          geneticamente modificate.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.