Art. 4 
 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Il Corpo forestale dello Stato e'  autorizzato  a  effettuare  i
necessari  controlli,  compresi  i  prelevamenti  e  le  analisi   di
laboratorio, sulle coltivazioni di canapa,  fatto  salvo  ogni  altro
tipo di controllo  da  parte  degli  organi  di  polizia  giudiziaria
eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento  di  attivita'
giudiziarie. 
  2. Il soggetto di cui al comma 1  svolge  i  controlli  a  campione
secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  3. Nel  caso  di  campionamento  eseguito  da  parte  del  soggetto
individuato  dal  soggetto  di  cui  al  comma  1,  le  modalita'  di
prelevamento, conservazione e analisi  dei  campioni  provenienti  da
colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del
contenuto di tetraidrocannabinolo (THC)  delle  varieta'  di  canapa,
sono quelle stabilite ai sensi della  vigente  normativa  dell'Unione
europea e nazionale. 
  4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1  reputino
necessario effettuare i campionamenti  con  prelievo  della  coltura,
sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un
campione prelevato  in  contraddittorio  all'agricoltore  stesso  per
eventuali controverifiche. 
  5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di  THC
della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed  entro  il
limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita' e' posta a carico
dell'agricoltore che  ha  rispettato  le  prescrizioni  di  cui  alla
presente legge. 
  6.  Gli  esami  per  il  controllo  del  contenuto  di  THC   delle
coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di  piante,
prelevati, conservati,  preparati  e  analizzati  secondo  il  metodo
prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di
recepimento. 
  7. Il sequestro o  la  distruzione  delle  coltivazioni  di  canapa
impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite  dalla  presente
legge  possono  essere  disposti  dall'autorita'   giudiziaria   solo
qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di
cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e'
superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al  presente  comma  e'
esclusa la responsabilita' dell'agricoltore. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo all'art. 1,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa  europea),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116: 
              «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia  di  controlli
          sulle imprese agricole, istituzione del registro unico  dei
          controlli   sulle   imprese   agricole   e    potenziamento
          dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).  -
          1.   Al   fine   di   assicurare    l'esercizio    unitario
          dell'attivita'  ispettiva  nei  confronti   delle   imprese
          agricole e l'uniformita' di comportamento degli  organi  di
          vigilanza,  nonche'  di  garantire  il  regolare  esercizio
          dell'attivita' imprenditoriale, i controlli  ispettivi  nei
          confronti delle  imprese  agricole  sono  effettuati  dagli
          organi di vigilanza in modo coordinato,  tenuto  conto  del
          piano  nazionale  integrato  di   cui   all'art.   41   del
          regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate
          ai  sensi  dell'art.  14,  comma  5,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e
          duplicazioni,  garantendo  l'accesso  all'informazione  sui
          controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i
          dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I  controlli
          ispettivi esperiti nei  confronti  delle  imprese  agricole
          sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei
          casi di  constatata  regolarita'.  Nei  casi  di  attestata
          regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
          controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
          annualita' sulle quali sono stati  effettuati  i  controlli
          non possono essere oggetto di contestazioni  in  successive
          ispezioni relative alle stesse annualita'  e  tipologie  di
          controllo,  salvo  quelle  determinate   da   comportamenti
          omissivi o irregolari dell'imprenditore,  ovvero  nel  caso
          emergano atti, fatti o elementi non conosciuti  al  momento
          dell'ispezione. La presente disposizione  si  applica  agli
          atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati  nel
          verbale del controllo ispettivo. 
              2. Al fine di evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni
          nei  procedimenti  di  controllo  e  di  recare  il  minore
          intralcio   all'esercizio   dell'attivita'   d'impresa   e'
          istituito, con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1
          sulle  imprese  agricole.  Ai  fini  dell'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma   1,   del   coordinamento
          dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati  nel
          registro di cui al primo  periodo,  i  dati  concernenti  i
          controlli effettuati da parte di organi di  polizia  e  dai
          competenti organi di vigilanza e di controllo,  nonche'  da
          organismi privati autorizzati allo svolgimento  di  compiti
          di controllo dalle vigenti  disposizioni,  a  carico  delle
          imprese agricole sono resi disponibili  tempestivamente  in
          via telematica e rendicontati annualmente,  anche  ai  fini
          della successiva riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del
          regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  del  29  aprile  2004,  alle   altre   pubbliche
          amministrazioni secondo le modalita' definite  con  Accordo
          tra le  amministrazioni  interessate  sancito  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  novanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e  al
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, secondo le modalita'  e  i  termini
          previsti con il medesimo accordo.».