Art. 8 
 
 
Sostegno  delle  attivita'  di  formazione,  di  divulgazione  e   di
                             innovazione 
 
  1. Lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, negli ambiti di rispettiva  competenza,  possono  promuovere
azioni di formazione in favore di coloro che  operano  nella  filiera
della canapa e diffondono, attraverso specifici  canali  informativi,
la conoscenza delle proprieta' della canapa e dei suoi  utilizzi  nel
campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico,  della  bioedilizia,
della biocomponentistica e del confezionamento.