Art. 9 
 
 
                       Tutela del consumatore 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
promuove il riconoscimento di un sistema di qualita' alimentare per i
prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo  16,  paragrafo
1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo  sviluppo
          rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo
          rurale  (FEASR)  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)   n.
          1698/2005  del   Consiglio,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: 
              «Art. 16 (Regimi di qualita' dei  prodotti  agricoli  e
          alimentari). - 1. Il sostegno  nell'ambito  della  presente
          misura e' concesso agli agricoltori e alle associazioni  di
          agricoltori che partecipano per la prima volta a: 
                a) regimi di qualita' istituiti a norma dei  seguenti
          regolamenti e disposizioni: 
                  i) regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
                  ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
                  iii) regolamento (CE) n.  110/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
                  iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio; 
                  v) parte II, titolo II,  capo  I,  sezione  2,  del
          regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda il settore vitivinicolo. 
                b)  regimi  di  qualita',  compresi   i   regimi   di
          certificazione  delle  aziende   agricole,   dei   prodotti
          agricoli,   del   cotone   e   dei   prodotti   alimentari,
          riconosciuti dagli  Stati  membri  in  quanto  conformi  ai
          seguenti criteri: 
                  i) la specificita' del prodotto finale tutelato  da
          tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: 
                    caratteristiche specifiche del prodotto, 
                    particolari metodi di produzione, oppure 
                    una     qualita'     del     prodotto      finale
          significativamente   superiore   alle   norme   commerciali
          correnti in  termini  di  sanita'  pubblica,  salute  delle
          piante e degli animali, benessere degli  animali  o  tutela
          ambientale; 
                  ii) il regime e' aperto a tutti i produttori; 
                  iii) il regime prevede disciplinari  di  produzione
          vincolanti, il cui rispetto e' verificato  dalle  autorita'
          pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; 
                  iv) i regimi  sono  trasparenti  e  assicurano  una
          tracciabilita' completa dei prodotti; oppure 
                c) regimi facoltativi di certificazione dei  prodotti
          agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi
          agli  orientamenti  dell'Unione  sulle  migliori   pratiche
          riguardo ai regimi  facoltativi  di  certificazione  per  i
          prodotti agricoli e alimentari.».