IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di
garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data
di entrata in vigore  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni, e' prorogata al  31  dicembre  2017,  ferma  restando  la
vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e,
per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della
graduatoria ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Le  graduatorie  dei  concorsi   banditi   dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012,  sono  prorogate
sino al 31 dicembre 2017. 
  3. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2017». 
  5. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre  2016»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e  nell'anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013,  2014  e  2015»  e  le
parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  8.  All'articolo  2,  comma  4,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per
l'anno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016». 
  10. All'articolo 1, comma 543, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «entro  il  31  dicembre  2016,  e
concludere,  entro  il  31  dicembre  2017»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre  2017,  e  concludere,  entro  il  31
dicembre 2018»; 
  b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2017». 
  11. Il termine di cui all'articolo 1,  comma  6,  del  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione  del  15  aprile  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017. 
  12. All'articolo 1 della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»; 
  b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017». 
  13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il quarto periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per  l'anno
2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino  al  31  dicembre  2017,  non  si  applica  la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.»; 
  b) al quinto e al settimo periodo, le  parole:  «Per  l'anno  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017». 
  14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2017». 
  16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000  euro  per  l'anno
2017 e a  150.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciale»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.