Art. 11 
 
 
     Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali 
 
  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «trentasei mesi»; 
  b) al comma 5-ter: 
  1) al primo periodo, le parole:  «l'attivita'  della  struttura  di
supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le  attivita'
dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore  generale  vicario  e
della struttura di supporto ivi  previste,»  e  le  parole:  «pari  a
500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»; 
  2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  2. Il termine di cui all'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n.  187,  e'
prorogato al 30 giugno 2017. 
  3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: «entro trenta  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro novanta giorni». Conseguentemente, per le  medesime  finalita'
di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del  2016,
e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2017.  Alla  copertura  dell'onere  derivante   dall'attuazione   del
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.